Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Carrara che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso  il  credito  pignoratizio,  in una costituenda societa' per
azioni denominata "Cassa di risparmio di Carrara S.p.a.";
    la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio  di
Carrara S.p.a." con un capitale sociale iniziale di lire 41 miliardi,
alla  quale  verra'  conferito il complesso dei beni e dei diritti di
qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta  titolare,
ad  eccezione  dell'ammontare  dei  fondi  di  beneficenza  (lire 890
milioni) e di un fondo cassa dell'importo di lire 500 milioni;
    l'adozione dello statuto della "Cassa  di  risparmio  di  Carrara
S.p.a." abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera'  la  denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di risparmio di
Carrara";
    il successivo aumento di capitale della  Cassa  di  risparmio  di
Carrara  S.p.a.,  da  lire  41 miliardi a lire 61,5 miliardi mediante
emissione di azioni ordinarie riservate alla Cassa di risparmio delle
provincie lombarde S.p.a.,  che  acquisira'  una  partecipazione  del
33,33% nel capitale della S.p.a. bancaria. A seguito dell'operazione,
che  verra'  deliberata  con  l'esclusione del diritto di opzione, la
quota di partecipazione della "Fondazione" nella Cassa  di  risparmio
di Carrara S.p.a. si attestera' al 66,67%.
   La  Cassa  di  risparmio  di  Carrara contestualmente alla stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di risparmio di Carrara S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi  dell'art.
3   del  citato  decreto  legislativo  n.  356/1990,  dovra'  cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.