IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e con il quale e' stata istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci; Visto il decreto 28 febbraio 1989, n. 100, recante modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica; Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica; Visto l'art. 80 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale sono state soppresse le parole "non biodegradabili" dal testo dell'art. 1, comma 8, suindicato e sono state apportate alcune modifiche al citato decreto 28 febbraio 1989, n. 100; Ritenuto di dover integrare le modalita' di applicazione dell'imposta stabilite con il decreto 28 febbraio 1989, n. 100, in relazione alle modifiche stabilite con il predetto art. 80; Decreta: Art. 1. 1. I sacchetti di plastica assoggettati all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine istituita con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione e sede della ditta fabbricante o dell'importatore, ubicazione dello stabilimento di produzione; b) mese ed anno della produzione. 2. Nei documenti fiscali e commerciali emessi per l'accompagnamento dei sacchetti di plastica dovra' risultare il peso ed il numero dei sacchetti. La relativa documentazione dovra' essere conservata per un quinquennio. 3. Il fabbricante di sacchetti di plastica soggetti all'imposta di fabbricazione deve tenere un registro giornaliero di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, nel quale devono essere annotate: a) nella parte del carico, la quantita' e qualita' della materia prima o della bobina tubolare semilavorata pervenuta, la quantita', in peso ed in numero, dei sacchetti prodotti complessivamente compresi quelli non assoggettati ad imposta in quanto, mancando di aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo, non sono destinati per l'asporto delle merci, e le letture dei contapezzi ove installati; b) nella parte dello scarico, la quantita', in peso ed in numero, dei sacchetti ceduta agli esercenti ditte commerciali con le indicazioni degli estremi della documentazione emessa. 4. Alla fine del mese, il fabbricante provvede alla chiusura del registro e i dati risultanti devono concordare con quelli della dichiarazione di cui all'art. 4 del decreto 28 febbraio 1989, n. 100. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La disposizione di cui al precedente comma 1 ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto. Roma, 1 giugno 1992 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO