IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35 che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza sui consorzi agrari; Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia recante norme sulla determinazione dei compensi spettanti ai curatori di fallimento; Considerato che sono stati corrisposti, in via analogica, ai commissari liquidatori dei consorzi agrari i compensi stabiliti dal citato decreto ministeriale 17 aprile 1987; Visto il decreto 28 gennaio 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale sono state determinate nuove misure dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere ai commissari liquidatori degli enti cooperativi; Ravvisata, pertanto, la necessita' di adeguare i compensi, gia' corrisposti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari, alle nuove misure stabilite dal citato decreto ministeriale 28 gennaio 1992 del Ministero del lavoro; Decreta: Articolo unico I compensi previsti dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992 del Ministero del lavoro, relativo ai compensi dei commissari liquidatori degli enti cooperativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992, si applicano anche ai commissari liquidatori dei consorzi agrari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 1992 Il Ministro: GORIA