IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  la  realizzazione  ed   il   completamento   degli
interventi resisi necessari in talune province delle regioni  Marche,
Abruzzo e Molise colpite nel mese di  aprile  1992  da  gravi  eventi
alluvionali, nonche' nella provincia di Varese  colpita  da  violento
nubifragio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,  di  grazia   e   giustizia,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della   marina
mercantile, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Per  provvedere  alla  realizzazione  ed  al  completamento  di
interventi urgenti nei territori delle province di  Pescara,  Chieti,
Teramo, L'Aquila, Ascoli  Piceno,  Macerata,  Campobasso  ed  Isernia
colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11  aprile  1992,
nonche' in quelli della provincia di Varese  colpiti  dal  nubifragio
dei giorni 1' e 2 giugno 1992, sono concessi  alle  regioni  Abruzzo,
Marche, Molise e Lombardia contributi speciali nelle seguenti misure: 
    a) a ciascuna delle regioni Abruzzo e Marche, lire 4 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 2 miliardi per l'anno 1994; 
    b) alla regione Molise, lire 1 miliardo per ciascuno  degli  anni
1992 e 1993; 
    c) alla regione Lombardia, lire 1 miliardo per l'anno 1992 e lire
3 miliardi per l'anno 1993. 
  2. Con le disponibilita' di cui al comma 1 le regioni  interessate,
anche a mezzo di delega agli enti locali, provvedono agli  interventi
di propria competenza, con priorita' per  quelli  di  somma  urgenza,
finalizzati alla riparazione dei  danni  al  regime  idraulico,  alle
infrastrutture ed alle opere di presidio, e per la  sistemazione  dei
dissesti idrogeologici, nonche' alla riparazione di danni  subiti  da
abitazioni e beni di privati cittadini. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire 10 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993
e di lire 4 miliardi per l'anno 1994. 
  4. Per far fronte agli interventi  urgenti  di  competenza  statale
conseguenti agli eventi alluvionali di cui  al  comma  1,  che  hanno
provocato danni al regime  idraulico,  alle  infrastrutture  ed  agli
edifici pubblici, e' autorizzata la spesa  di  lire  9  miliardi  per
l'anno 1992, di lire 12  miliardi  per  l'anno  1993  e  di  lire  11
miliardi per l'anno 1994. 
  5. All'onere derivante dalla attuazione dei commi 3  e  4,  pari  a
lire 19 miliardi per l'anno 1992, a lire 24 miliardi per l'anno  1993
e  a  lire  15  miliardi  per  l'anno  1994,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
utilizzando, quanto a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993, l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183  del  1989
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa  del  suolo,
ivi compresa la quota per il  bacino  pilota"  e,  quanto  a  lire  6
miliardi per l'anno 1992, a lire 11 miliardi per  l'anno  1993  ed  a
lire 15 miliardi per l'anno 1994,  l'accantonamento  "Interventi  per
l'edilizia storico-artistica monumentale" sotto Ministero dei  lavori
pubblici. 
  6. L'ANAS, nell'ambito delle proprie  disponibilita'  di  bilancio,
esegue, con priorita' nei territori di cui al comma 1,  i  lavori  di
somma urgenza interessanti la viabilita' stradale. 
  7. Le opere di cui al comma 6 sono dichiarate di pubblica utilita',
urgenti ed  indifferibili  ed  in  relazione  alle  medesime  i  capi
compartimento  sono  autorizzati  a  derogare  ai  limiti   stabiliti
dall'articolo 70 del  regolamento  approvato  con  regio  decreto  25
maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.