IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione ed il completamento degli interventi resisi necessari in talune province delle regioni Marche, Abruzzo e Molise colpite nel mese di aprile 1992 da gravi eventi alluvionali, nonche' nella provincia di Varese colpita da violento nubifragio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per provvedere alla realizzazione ed al completamento di interventi urgenti nei territori delle province di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso ed Isernia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, nonche' in quelli della provincia di Varese colpiti dal nubifragio dei giorni 1' e 2 giugno 1992, sono concessi alle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia contributi speciali nelle seguenti misure: a) a ciascuna delle regioni Abruzzo e Marche, lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 2 miliardi per l'anno 1994; b) alla regione Molise, lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1992 e 1993; c) alla regione Lombardia, lire 1 miliardo per l'anno 1992 e lire 3 miliardi per l'anno 1993. 2. Con le disponibilita' di cui al comma 1 le regioni interessate, anche a mezzo di delega agli enti locali, provvedono agli interventi di propria competenza, con priorita' per quelli di somma urgenza, finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio, e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, nonche' alla riparazione di danni subiti da abitazioni e beni di privati cittadini. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per l'anno 1994. 4. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti agli eventi alluvionali di cui al comma 1, che hanno provocato danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici, e' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994. 5. All'onere derivante dalla attuazione dei commi 3 e 4, pari a lire 19 miliardi per l'anno 1992, a lire 24 miliardi per l'anno 1993 e a lire 15 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1992, a lire 11 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 15 miliardi per l'anno 1994, l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistica monumentale" sotto Ministero dei lavori pubblici. 6. L'ANAS, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, esegue, con priorita' nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilita' stradale. 7. Le opere di cui al comma 6 sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili ed in relazione alle medesime i capi compartimento sono autorizzati a derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.