IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche; Visto l'art. 1 della legge n. 213 del 13 maggio 1983 con cui si stabilisce che fra le materie contenute negli allegati alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 da recepire nell'ordinamento italiano e' compresa la sicurezza del volo e degli aerodromi; Visti gli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, con cui si stabilisce che il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le disposizioni tecniche per il recepimento degli allegati 9 "Facilitazioni" e 17 "Sicurezza" alla convenzione di Chicago; Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 001/36 del 28 gennaio 1987 in materia di bagagli a seguito del passeggero; Visto l'art. 37, ultimo comma, della convenzione internazionale della aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561; Vista la norma 4.3.1 (che sostituisce la corrispondente norma 5.1.4) contenuta nell'allegato n. 17 "Sicurezza" alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, con la quale si richiede l'adozione di misure di sicurezza in materia di trasporto aereo del bagaglio registrato; Vista la raccomandazione 6.4, contenuta nell'allegato n. 9 "Facilitazioni" alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 in cui si prevede la facolta' per le imprese di trasporto aereo di svolgere, in proprio o tramite altra organizzazione autorizzata, i servizi di scalo; Visto il documento ICAO n. 8973 concernente le direttive tecniche di applicazione del citato allegato n. 17 "Sicurezza"; Visto il documento n. 30 della Commissione europea dell'aviazione civile - manuale delle raccomandazioni e delle risoluzioni relative alla facilitazione e alla sicurezza del trasporto aereo; Considerata l'urgenza e l'indifferibilita' di adottare misure idonee a prevenire atti illeciti contro l'aviazione civile contenute nella citata norma 4.3.1 dell'allegato 17 "Sicurezza" e di stabilire facilitazioni atte a mantenere il vantaggio della rapidita' peculiare del trasporto aereo; Sentito il Ministro dell'interno; Sentito il Ministro della difesa; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nelle adunanze del 7 dicembre 1989, del 27 luglio 1990 e del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 (nota n. UL.VAR 5/52 del 21 febbraio 1992); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione della norma 4.3.1 dell'allegato 17, "Sicurezza", alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, non e' consentito ai vettori aerei che assicurano collegamenti nazionali, internazionali, di linea e non di linea, negli aeroporti italiani, di trasportare sui propri aeromobili i bagagli registrati appartenenti a passeggeri che risultano accettati ma non presenti a bordo, senza che i predetti bagagli siano stati sottoposti a controlli di sicurezza. 2. I vettori aerei e le societa' di gestione ed assistenza aeroportuale, che eseguono le operazioni di accettazione dei passeggeri e dei bagagli, sono tenuti ad adottare sistemi e procedure idonei ad assicurare l'adempimento della precedente disposizione. 3. Il trasporto del bagaglio appartenente a passeggeri accettati ma non presenti a bordo potra' essere effettuato solo se il bagaglio stesso e' stato sottoposto alle seguenti misure, da applicarsi singolarmente o in modo combinato, secondo le direttive emanate dall'autorita' di pubblica sicurezza, adottando anche altre misure preventive non esclusa la possibilita', quando a giudizio delle medesime autorita' particolari circostanze lo richiedano, di disporre lo sbarco del bagaglio non accompagnato: radiogenamento (apparati ai raggi X); ispezione manuale; esame esplosivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 marzo 1992 Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1 giugno 1992 Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 56 ----------------
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo della norma 4.3.1 dell'annesso 17 alla convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale e' riportato in nota alle premesse. Note alle premesse: - La legge n. 213/1983 concernente le "Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1983. - Il D.P.R. n. 461/1985 concernente il "Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985. - Il D.M. n. 001/36 del 28 gennaio 1987 in materia di bagagli a seguito del passeggero cosi' dispone: "Ai fini della sicurezza aeroportuale e della sicurezza del volo, e' consentito a ciascun passeggero di recare in cabina un solo bagaglio a mano, identificato con nome e cognome, a condizione che la somma delle dimensioni (base, altezza, profondita') non superi complessivamente i 115 cm. In aggiunta al suddetto bagaglio, al passeggero e' permesso di portare in cabina i sottoelencati articoli: una borsetta o borsa portadocumenti; un apparecchio fotografico o binocolo; un ombrello o bastone da passeggio; un soprabito o coperta; un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare; una culla portatile e cibo per neonati; articoli da lettura per il viaggio; articoli acquistati ai "duty free shops" all'interno dell'aeroporto. Su tutti i bagagli da stivare, deve essere apposta, a cura del passeggero, un'etichetta col proprio nome e cognome. Si fa obbligo alle societa' di gestione e di assistenza aeroportuale e alle compagnie aeree che effettuano operazioni di accettazione, di respingere i bagagli da stivare, presentati dal passeggero, senza etichetta nominativa. E' fatto divieto al passeggero di comprendere nel proprio bagaglio (a mano e/o da stivare) i seguenti articoli: esplosivi, armi, munizioni; gas compressi; liquidi e solidi infiammabili; veleni ed altre sostanze infettive; sostanze corrosive; materiali radioattivi; sostanze ossidanti; sostanze magnetizzate; congegni di allarme. Si fa obbligo ai destinatari delle presenti disposizioni di rispetarle e farle rispettare secondo quanto stabilito nella procedura allegata al presente decreto. Il decreto entrera' in vigore il 1 febbraio 1987". - L'art. 37 della convenzione internazionale relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago, 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.L. 6 marzo 1948, n. 616, cosi' recita: "Ogni Stato contraente s'impegna a collaborare nell'assicurare il piu' alto grado possibile di uniformita' nei regolamenti, nei modelli, nelle procedure e nell'organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi in cui tale uniformita' faciliti e migliori la navigazione aerea. A tal fine l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale adottera', e se necessario, modifichera' di volta in volta, gli standards internazionali ed i sistemi pratici e le procedure raccomandate, relativi: a) ai sistemi di comunicazioni e all'assistenza alla navigazione aerea, ivi comprese le segnalazioni a terra; b) alle caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio; c) alle regole dell'aria ed ai sistemi pratici di controllo sul traffico aereo; d) alle licenze del personale di governo e dei meccanici; e) alla navigabilita' degli aeromobili; f) alla registrazione ed identificazione degli aeromobili; g) alla raccolta ed allo scambio di informazioni meteorologiche; h) ai libri di bordo; i) alle mappe e carte aeronautiche; j) alle procedure di dogana e d'immigrazione; k) agli aeromobili in pericolo ed all'inchiesta sugli incidenti, ed inoltre a quelle altre materie, connesse con la sicurezza, la regolarita' e l'efficienza della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune". - La norma 4.3.1 contenuta nell'allegato n. 17 "Sicurezza" alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile cosi' dispone: "4.3.1. Each Contract- ing State shall establish measures to ensure that operators when providing service from that State do not transport the baggage of passengers who are not on board the aircraft un- less the baggage separated from passengers is subjected to other security control measures". Traduzione non ufficiale: "4.3.1. Ogni Stato contraente predisporra' misure atte ad assicurare che i vettori che provvedono al servizio di trasporto dello Stato medesimo non trasportino il bagaglio di passeggeri che non sono a bordo dell'aeromobile a meno che il bagaglio che vola separato dai passeggeri sia sottoposto ad apposite misure di controllo di sicurezza". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo della norma 4.3.1 dell'allegato 17 "Sicurezza" alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 e' riportato in nota alle premesse.