IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;
  Visto l'art. 1 della legge n. 213 del 13 maggio  1983  con  cui  si
stabilisce   che   fra  le  materie  contenute  negli  allegati  alla
convenzione  di   Chicago   del   7   dicembre   1944   da   recepire
nell'ordinamento  italiano  e' compresa la sicurezza del volo e degli
aerodromi;
  Visti gli articoli  11  e  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  luglio  1985,  n.  461,  con  cui si stabilisce che il
Ministro  dei  trasporti  con  proprio  decreto,  sentiti  gli  altri
Ministri  competenti  per  materia, emanera' le disposizioni tecniche
per il recepimento degli allegati 9 "Facilitazioni" e 17  "Sicurezza"
alla convenzione di Chicago;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  n. 001/36 del 28
gennaio 1987 in materia di bagagli a seguito del passeggero;
  Visto l'art. 37, ultimo  comma,  della  convenzione  internazionale
della  aviazione  civile  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre 1944,
approvata  con  decreto  legislativo  del  6  marzo  1948,  n.   616,
ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561;
  Vista  la  norma  4.3.1  (che  sostituisce  la corrispondente norma
5.1.4) contenuta nell'allegato n. 17 "Sicurezza" alla convenzione  di
Chicago  del  7 dicembre 1944, con la quale si richiede l'adozione di
misure di sicurezza  in  materia  di  trasporto  aereo  del  bagaglio
registrato;
  Vista   la   raccomandazione  6.4,  contenuta  nell'allegato  n.  9
"Facilitazioni" alla convenzione di Chicago del 7  dicembre  1944  in
cui  si  prevede  la  facolta'  per  le imprese di trasporto aereo di
svolgere, in proprio o tramite altra  organizzazione  autorizzata,  i
servizi di scalo;
  Visto  il  documento ICAO n. 8973 concernente le direttive tecniche
di applicazione del citato allegato n. 17 "Sicurezza";
  Visto il documento n. 30 della Commissione  europea  dell'aviazione
civile  -  manuale delle raccomandazioni e delle risoluzioni relative
alla facilitazione e alla sicurezza del trasporto aereo;
  Considerata  l'urgenza  e  l'indifferibilita'  di  adottare  misure
idonee  a prevenire atti illeciti contro l'aviazione civile contenute
nella citata norma 4.3.1 dell'allegato 17 "Sicurezza" e di  stabilire
facilitazioni atte a mantenere il vantaggio della rapidita' peculiare
del trasporto aereo;
  Sentito il Ministro dell'interno;
  Sentito il Ministro della difesa;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato espresso nelle adunanze del
7 dicembre 1989, del 27 luglio 1990 e del 21 novembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art.  17  della  citata legge n. 400/1988 (nota n. UL.VAR
5/52 del 21 febbraio 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione della norma 4.3.1 dell'allegato 17,
"Sicurezza", alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, non  e'
consentito  ai  vettori  aerei che assicurano collegamenti nazionali,
internazionali, di linea e non di linea, negli aeroporti italiani, di
trasportare sui propri aeromobili i bagagli registrati appartenenti a
passeggeri che risultano accettati ma non presenti a bordo, senza che
i predetti bagagli siano stati sottoposti a controlli di sicurezza.
  2. I  vettori  aerei  e  le  societa'  di  gestione  ed  assistenza
aeroportuale,   che   eseguono  le  operazioni  di  accettazione  dei
passeggeri e dei bagagli, sono tenuti ad adottare sistemi e procedure
idonei ad assicurare l'adempimento della precedente disposizione.
  3. Il trasporto del bagaglio appartenente a passeggeri accettati ma
non presenti a bordo potra' essere effettuato  solo  se  il  bagaglio
stesso  e'  stato  sottoposto  alle  seguenti  misure,  da applicarsi
singolarmente o in  modo  combinato,  secondo  le  direttive  emanate
dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza, adottando anche altre misure
preventive non esclusa  la  possibilita',  quando  a  giudizio  delle
medesime autorita' particolari circostanze lo richiedano, di disporre
lo sbarco del bagaglio non accompagnato:
   radiogenamento (apparati ai raggi X);
   ispezione manuale;
   esame esplosivi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 marzo 1992
                                                 Il Ministro: BERNINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1› giugno 1992
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 56
                               ----------------
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il  testo  della  norma  4.3.1  dell'annesso  17 alla
          convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale
          e' riportato in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             - La legge n.  213/1983  concernente  le  "Modifiche  di
          alcune  disposizioni  del codice della navigazione relative
          alla navigazione aerea" e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1983.
             -  Il  D.P.R.  n.  461/1985  concernente il "Recepimento
          nell'ordinamento interno dei  principi  generali  contenuti
          negli  allegati  alla  convenzione  relativa  all'aviazione
          civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai  sensi
          dell'art.  687  del  codice  della  navigazione  cosi' come
          integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983,  n.  213"
          e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5
          settembre 1985.
             - Il D.M. n. 001/36 del 28 gennaio 1987  in  materia  di
          bagagli a seguito del passeggero cosi' dispone:
             "Ai  fini della sicurezza aeroportuale e della sicurezza
          del volo, e' consentito a ciascun passeggero di  recare  in
          cabina  un  solo  bagaglio  a mano, identificato con nome e
          cognome, a condizione che la somma delle dimensioni  (base,
          altezza, profondita') non superi complessivamente i 115 cm.
          In aggiunta al suddetto bagaglio, al passeggero e' permesso
          di portare in cabina i sottoelencati articoli:
              una borsetta o borsa portadocumenti;
              un apparecchio fotografico o binocolo;
              un ombrello o bastone da passeggio;
              un soprabito o coperta;
              un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare;
              una culla portatile e cibo per neonati;
              articoli da lettura per il viaggio;
              articoli  acquistati  ai  "duty free shops" all'interno
          dell'aeroporto.
             Su tutti i bagagli da stivare, deve  essere  apposta,  a
          cura  del  passeggero,  un'etichetta  col  proprio  nome  e
          cognome.
             Si fa obbligo alle societa' di gestione e di  assistenza
          aeroportuale   e   alle   compagnie  aeree  che  effettuano
          operazioni di accettazione,  di  respingere  i  bagagli  da
          stivare,   presentati   dal   passeggero,  senza  etichetta
          nominativa.
             E'  fatto  divieto  al  passeggero  di  comprendere  nel
          proprio  bagaglio  (a  mano  e/o  da  stivare)  i  seguenti
          articoli:
              esplosivi, armi, munizioni;
              gas compressi;
              liquidi e solidi infiammabili;
              veleni ed altre sostanze infettive;
              sostanze corrosive;
              materiali radioattivi;
              sostanze ossidanti;
              sostanze magnetizzate;
              congegni di allarme.
             Si fa obbligo ai destinatari delle presenti disposizioni
          di rispetarle e farle rispettare secondo  quanto  stabilito
          nella procedura allegata al presente decreto.
             Il decreto entrera' in vigore il 1› febbraio 1987".
             -  L'art.  37  della convenzione internazionale relativa
          all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago,  7
          dicembre  1944, approvata e resa esecutiva con D.L. 6 marzo
          1948, n. 616, cosi' recita:
             "Ogni   Stato   contraente   s'impegna   a   collaborare
          nell'assicurare il piu' alto grado possibile di uniformita'
          nei   regolamenti,   nei   modelli,   nelle   procedure   e
          nell'organizzazione relativi agli aeromobili, al personale,
          alle  rotte  aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi
          in cui tale uniformita' faciliti e migliori la  navigazione
          aerea.
             A  tal  fine  l'Organizzazione  per  l'aviazione  civile
          internazionale adottera', e se necessario, modifichera'  di
          volta  in  volta, gli standards internazionali ed i sistemi
          pratici e le procedure raccomandate, relativi:
               a) ai sistemi di comunicazioni e  all'assistenza  alla
          navigazione aerea, ivi comprese le segnalazioni a terra;
               b)  alle caratteristiche degli aeroporti e delle piste
          di atterraggio;
               c) alle regole dell'aria  ed  ai  sistemi  pratici  di
          controllo sul traffico aereo;
               d)  alle  licenze  del  personale  di  governo  e  dei
          meccanici;
               e) alla navigabilita' degli aeromobili;
               f)  alla  registrazione   ed   identificazione   degli
          aeromobili;
               g)  alla  raccolta  ed  allo  scambio  di informazioni
          meteorologiche;
               h) ai libri di bordo;
               i) alle mappe e carte aeronautiche;
               j) alle procedure di dogana e d'immigrazione;
               k) agli aeromobili in pericolo ed all'inchiesta  sugli
          incidenti,
          ed   inoltre  a  quelle  altre  materie,  connesse  con  la
          sicurezza, la regolarita' e l'efficienza della  navigazione
          aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune".
             -   La   norma   4.3.1  contenuta  nell'allegato  n.  17
          "Sicurezza" alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944
          sull'aviazione civile cosi' dispone: "4.3.1. Each Contract-
          ing State shall establish measures to ensure that operators
          when providing service from that State do not transport the
          baggage of passengers who are not on board the aircraft un-
          less the baggage separated from passengers is subjected  to
          other security control measures".
           Traduzione non ufficiale:
             "4.3.1.  Ogni  Stato contraente predisporra' misure atte
          ad assicurare che i vettori che provvedono al  servizio  di
          trasporto  dello Stato medesimo non trasportino il bagaglio
          di passeggeri che non sono a bordo dell'aeromobile  a  meno
          che  il  bagaglio  che  vola  separato  dai  passeggeri sia
          sottoposto ad apposite misure di controllo di sicurezza".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  della   norma   4.3.1   dell'allegato   17
          "Sicurezza" alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944
          e' riportato in nota alle premesse.