IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  di  istituzione  del
Servizio sanitario nazionale;
 Considerato  che  occorre  regolamentare  le importazioni di animali
della specie Struthio Camelis Australis per poter ottenere dai  Paesi
esportatori  le  necessarie  garanzie  di polizia veterinaria atte ad
evitare la trasmissione di malattie da parte dei suddetti  animali  a
protezione del patrimonio zootecnico italiano;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'importazione  di  animali  vivi  della  specie  Struthius Camelus
varieta' Australis e delle relative uova da cova  e'  subordinata  ad
apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero della sanita' su
domanda  inoltrata  dagli interessati tramite il servizio veterinario
della unita' sanitaria locale competente per territorio.