IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Considerato che occorre regolamentare le importazioni di animali della specie Struthio Camelis Australis per poter ottenere dai Paesi esportatori le necessarie garanzie di polizia veterinaria atte ad evitare la trasmissione di malattie da parte dei suddetti animali a protezione del patrimonio zootecnico italiano; Ordina: Art. 1. L'importazione di animali vivi della specie Struthius Camelus varieta' Australis e delle relative uova da cova e' subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero della sanita' su domanda inoltrata dagli interessati tramite il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio.