IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 12 che prevedono la concessione di crediti d'imposta e di contributi in conto capitale per investimenti innovativi; Visto l'art. 6, comma 2, della predetta legge, concernente l'assegnazione di fondi per complessive lire 669 miliardi per il triennio 1991-93, destinati alla concessione di agevolazioni per investimenti innovativi; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi; Considerato che gli oneri per le domande di contributo inoltrate in data 14 aprile 1992 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non a carico della riserva di cui al comma 8 dell'art. 1 del decreto citato, risultano notevolmente superiori alle somme assegnate a detta tipologia di interventi per il triennio 1991-1993; Considerato che, ove fossero utilizzati i soli fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 317/1/991, l'accoglimento delle predette domande, collocate nella medesima posizione cronologica, determinerebbe in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della legge medesima, una riduzione percentuale dei contributi di entita' tale da rendere insignificante l'intervento statale in favore delle piccole imprese; Considerato che alla data del presente decreto gli oneri per la concessione delle domande di contributo avanzate dalle imprese meridionali assommano a circa 8 miliardi a fronte di uno stanziamento a tali imprese riservato pari a lire 37,5 miliardi per il 1991-92 e a lire 35 miliardi per il 1993, e che pertanto non appare necessario incrementare le risorse ad esse destinate; Visto l'art. 43, comma 3, della legge n. 317/91, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' modificare la ripartizione delle somme conferite dalla legge medesima, tenuto conto delle disponibilita' e dei fabbisogni; Visto l'art. 8, comma 7, della citata legge n. 317/91 concernente l'assegnazione di fondi per complessive lire 450 miliardi in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992 e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, destinati alla concessione di agevolazioni per spese di ricerca; Considerata la totale disponibilita' delle predette somme, previste dall'art. 8; Considerata l'esigenza di incrementare i fondi destinati alla concessione dei contributi citati, al fine esclusivo di elevare la percentuale di intervento in favore di quelle imprese che, per i motivi anzidetti, devono subire una riduzione dell'agevolazione spettante rispetto alla misura massima prevista dalla legge n. 317/91 e per non vanificare l'attuazione degli articoli 5, 6 e 12 della legge medesima; Decreta: Per la concessione delle agevolazioni per investimenti innovativi, previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in favore delle domande inoltrate in data 14 aprile 1992, che non beneficiano della riserva di cui alle premesse e che non possono essere accolte nella misura massima stabilita dalla legge medesima, i fondi di cui al predetto art. 6, comma 2, sono incrementati in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione di pari importo delle assegnazioni disposte dall'art. 8, comma 7, per gli anni 1992 e 1993. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 1992 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1992 Registro n. 10 Industria, foglio n. 326