IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;
  Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n. 1074;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, il
quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che  il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno,  dispone  la  sospensione  per
trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca
di  sigarette,  di  provenienza nazionale o estera, della quale siano
stati sequestrati, anche in piu' volte nel  corso  dell'anno  solare,
quantitativi  introdotti  di  contrabbando nel territorio dello Stato
superiori a cinquecento chilogrammi e allo 0,8 per mille  del  totale
delle  vendite  in  Italia  della  marca stessa nell'anno precedente,
ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi;
  Vista la comunicazione n. 182513 del comando generale della Guardia
di finanza in data 12 giugno 1992, dalla quale risulta che sono stati
trasmessi rispettivamente alle procure della  Repubblica  di  Napoli,
con  fogli  numeri  6108/32906, 7682/212, 6025/26741, e Brindisi, con
foglio n. 2707/1359, gli atti relativi a sequestri  di  sigarette  di
contrabbando,  per quantitativi superiori ai limiti sopra menzionati,
per la marca "Gallant Filter";
  Visto il telegramma n. 6414 in data 22 maggio 1992,
con il quale la ditta produttrice della predetta marca,  in  risposta
alla  richiesta  di  chiarimenti  avanzata  dall'amministrazione  con
telegramma n. 8324 del 19 maggio 1992, ha confermato i fatti  oggetto
di  contestazione ed attualmente al vaglio delle competenti autorita'
giudiziarie;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli  estremi  per  l'applicazione
del  ripetuto art. 6 della suindicata legge, in virtu' del quale deve
essere  disposta   la   sospensione,   per   trenta   giorni,   dalla
importazione,   distribuzione  e  vendita  della  predetta  marca  di
sigarette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale   e'   sospesa   per  trenta  giorni  la  importazione,  la
distribuzione e la vendita della marca di sigarette "Gallant Filter".