IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente della unita' socio sanitaria locale n. 40 di Ivrea in data 26 settembre 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione dall'espletamento delle attivita' di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Ivrea; Vista la relazione favorevole, in data 25 febbraio 1992, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita'; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 16 aprile 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. L'ospedale di Ivrea, e' autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.