IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente  della  unita'  socio
sanitaria  locale  n. 40 di Ivrea in data 26 settembre 1989 intesa ad
ottenere  l'autorizzazione  dall'espletamento  delle   attivita'   di
trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale
di Ivrea;
  Vista  la  relazione  favorevole,  in  data 25 febbraio 1992, sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 16 aprile 1992;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  di  Ivrea,  e'  autorizzato  al  trapianto di cornea da
cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o   importata
gratuitamente dall'estero.