IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Vista la propria ordinanza n. 2159/FPC del 9 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1991, con la quale e' stato concesso un primo finanziamento di L. 500.000.000 al comune di Pioraco per l'eliminazione del pericolo incombente nel centro abitato; Vista la nota n. 3282 datata 30 novembre 1991 del comune di Pioraco con la quale si trasmette un progetto generale per la protezione del centro urbano per caduta massi, pari a L. 4.463.338.880; Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo urgente intervento teso alla eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Pioraco la somma di L. 500.000.000.