IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992 concernente la delega del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
 Viste  le  ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che,
fra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  81  del  6  aprile  1992,  concernente  misure
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  2159/FPC  del  9  agosto   1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1991, con la
quale  e'  stato concesso un primo finanziamento di L. 500.000.000 al
comune di Pioraco per  l'eliminazione  del  pericolo  incombente  nel
centro abitato;
  Vista la nota n. 3282 datata 30 novembre 1991 del comune di Pioraco
con  la quale si trasmette un progetto generale per la protezione del
centro urbano per caduta massi, pari a L. 4.463.338.880;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un  primo  urgente
intervento   teso  alla  eliminazione  del  piu'  immediato  pericolo
incombente;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in  deroga  all'art.  3  del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per gli interventi di cui in premessa e'  assegnata  al  comune  di
Pioraco la somma di L. 500.000.000.