IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541,  che
ha stabilito nella misura del 10 per cento la percentuale forfettaria
di  compensazione per le cessioni dei prodotti di cui alla lettera a)
dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1985;
  Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1989 che, nello  stabilire
le  nuove percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di
prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A
allegata al citato decreto n. 633, ha fissato per i prodotti elencati
all'art. 1, lettera a), la percentuale forfettaria nella  misura  del
12  per cento per il solo anno 1989, cosi' come prescriveva l'art. 35
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, poi decaduto;
  Visto l'art. 35 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154, che ha
riproposto il contenuto del  citato  art.  35  del  decreto-legge  30
dicembre 1988, n. 550;
  Vista  la  nota  del  30  novembre  1990,  n.  26018, del Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione   agricola,  con  la  quale  sono  stati  forniti  i  dati
macroeconomici riferiti all'agricoltura operante a  regime  speciale,
cosi'  come  prescrive il paragrafo 3 dell'art. 25 della VI direttiva
del Consiglio del 17 maggio 1977 (n. 77/388/CEE);
  Visto il parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee
del  31 dicembre 1991, n. 25511, con il quale si invita la Repubblica
italiana  a  ridurre  le  percentuali  di  compensazione  di   talune
tipologie  di prodotti in conformita' alle risultanze dei sopracitati
calcoli effettuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale
19 gennaio 1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono stabilite per i seguenti  prodotti  o  gruppi  di
prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:
    a)  animali  vivi  della  specie bovina, compresi gli animali del
genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella A, parte  prima,
allegata  al  decreto  n.  633;  latte  fresco  non  concentrato  ne'
zuccherato e non  condizionato  per  la  vendita  al  minuto  esclusi
yogurt,  kephir,  latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte
battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti  di
cui  ai  numeri  9 escluso il latte fresco indicato nella lettera c),
11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56, della stessa tabella A, parte
prima
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9%
    b) animali vivi della specie ovina e caprina,  di  cui  al  n.  2
della  citata tabella A, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3,
4 escluse le rane, 5, 6 della stessa tabella A,
parte prima
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8,50%
    c)  prodotti  compresi  nella  citata  tabella  A,  parte  prima,
derivanti  dalla  pesca  in  acque  dolci e dalla piscicoltura, dalla
mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e  altri
molluschi  e  crostacei; latte fresco non concentrato ne' zuccherato,
destinato al consumo  alimentare,  confezionato  per  la  vendita  al
minuto,  sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti
da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata  tabella  A,
parte  prima,  diversi  da quelli indicati nelle lettere precedenti e
nella successiva
lettera d)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4%
    d) prodotti di cui ai numeri 43, 44, 45, 46, della citata tabella
A, parte prima
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2%.