IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Visto l'art. 19, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Considerato che occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, del personale appartenente: a) ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica; b) al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica; Vista la comunicazione datata 14 marzo 1992, n. 8664818, per mezzo della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato le date del 29 e 30 novembre 1992 quali giorni per lo svolgimento delle operazioni per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione; Decreta: Art. 1. Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 ed avranno svolgimento il giorno 29 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 30, dalle ore 8 alle ore 14.