IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  il  quale  e'
stato  approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del
personale nei consigli di  amministrazione  ed  organi  similari,  ai
sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
  Visto  l'art. 19, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168 -
Istituzione  del   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica;
  Considerato che occorre indire le elezioni per la nomina di quattro
titolari  e  di  quattro  supplenti  quali rappresentanti, in seno al
consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione,
del personale appartenente:
    a)  ai  ruoli  del  personale  dell'amministrazione  centrale   e
dell'amministrazione scolastica periferica;
    b)  al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di
danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica;
  Vista la comunicazione datata 14 marzo 1992, n. 8664818, per  mezzo
della  quale  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, ha indicato le date del 29  e  30  novembre
1992 quali giorni per lo svolgimento delle operazioni per le elezioni
dei   rappresentanti   del   personale   in   seno  al  consiglio  di
amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le elezioni per la nomina  dei  rappresentanti  del  personale  nel
consiglio  di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione
sono  indette  per  i  giorni  29  e  30  novembre  1992  ed  avranno
svolgimento  il  giorno  29  dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 30,
dalle ore 8 alle ore 14.