IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  domanda,  presentata il 20 giugno 1988 e pervenuta il 14
luglio 1988, della  impresa  Pfizer  italiana  S.p.a.,  con  sede  in
Latina,   s.s.   156,   km   50,  diretta  ad  ottenere  il  rilascio
dell'autorizzazione alla immissione in commercio delle  preparazioni,
in  forma liquida o in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chy-
Max,  da  impiegare  nella  coagulazione  del  latte  destinato  alla
produzione di formaggi;
  Visto   il   parere   del   Consiglio  superiore  di  sanita'  reso
nell'adunanza del 25 febbraio 1991;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre  1991,  n.  446,
relativo   alle   modalita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
all'impiego delle  preparazioni  dell'enzima  chimosina  ottenute  da
microrganismi  geneticamente  modificati nella coagulazione del latte
destinato alla produzione di formaggi;
  Rilevato che le preparazioni dell'enzima chimosina denominate  Chy-
Max:
   provengono  da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni
di Escherichia coli K12;
   presentano nella forma liquida un titolo non inferiore a 1:10.000;
   sono differenziabili  dalle  preparazioni  commerciali  di  caglio
animale mediante l'applicazione della metodica di analisi di cui alla
nota  trasmessa  dall'Istituto superiore di sanita' in data 17 aprile
1992;
   non  contengono  nella   forma   liquida   sostanze   conservative
antimicrobiche  del  tipo ed in quantita' superiori a quelle previste
per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e  sue
successive modificazioni ed integrazioni;
   sono  al  momento autorizzate alla commercializzazione nello Stato
di produzione (USA), nonche' in alcuni Paesi CEE (Regno Unito,  Eire,
Belgio);
  Vista  la  sussistenza  dei requisiti prescritti dal citato decreto
ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446;
                              Decreta:
  1. E' autorizzata l'immissione in  commercio,  previa  importazione
nel  territorio  italiano delle preparazioni, in forma liquida oppure
in polvere, dell'enzima chimosina  denominate  Chy-Max,  ottenute  da
microrganismi   geneticamente   modificati   appartenenti   al  ceppo
Escherichia coli K12, prodotte dall'impresa Pfizer Inc. -  Speciality
Chemicals Group nello stabilimento sito in Milwakee WI (USA).
  2.  Le  preparazioni  di  cui  al  precedente  p.  1 possono essere
impiegate esclusivamente nella coagulazione del latte destinato  alla
produzione  di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10
aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione.
  3.  Le  preparazioni  dell'enzima  Chy-Max  oltre  a  soddisfare  i
requisiti  di  cui  al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 2
dicembre 1991, n. 446,  devono  possedere  i  seguenti  requisiti  di
purezza:
   Coliformi: inferiori a 12 MPN/g o ml;
   Salmonelle: assenti in 25 g o ml;
   Metalli pesanti: non piu' di 10 ppm.
  4.  Sulle confezioni dell'enzima Chy-Max devono essere riportate le
indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 3 del decreto  ministeriale
2 dicembre 1991, n. 446.
  5.  L'impresa Pfizer Italiana S.p.a. e' tenuta a dare comunicazione
al Ministero della sanita', per il tramite  dell'autorita'  sanitaria
competente  per territorio, di eventuali variazioni intervenute nella
ragione sociale e dei requisiti prescritti  per  le  preparazioni  di
chimosina previste dal presente decreto.
  6.  I  laboratori  dei  servizi  di  igiene  pubblica  del Servizio
sanitario nazionale realizzano, con  il  coordinamento  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  un  apposito  programma  di vigilanza per la
verifica delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, lettera c)
del  decreto  ministeriale  2  dicembre  1991,   n.   446,   mediante
applicazione  del  metodo  analitico riportato in allegato nonche' di
quelle  del  presente  decreto  e  trasmettono  i   risultati   degli
accertamenti  effettuati  al  Ministero  della  sanita'  -  Direzione
generale igiene alimenti e nutrizione, entro il 31 dicembre  di  ogni
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO