IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la domanda, presentata il 20 giugno 1988 e pervenuta il 14 luglio 1988, della impresa Pfizer italiana S.p.a., con sede in Latina, s.s. 156, km 50, diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla immissione in commercio delle preparazioni, in forma liquida o in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chy- Max, da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso nell'adunanza del 25 febbraio 1991; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, relativo alle modalita' per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi; Rilevato che le preparazioni dell'enzima chimosina denominate Chy- Max: provengono da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni di Escherichia coli K12; presentano nella forma liquida un titolo non inferiore a 1:10.000; sono differenziabili dalle preparazioni commerciali di caglio animale mediante l'applicazione della metodica di analisi di cui alla nota trasmessa dall'Istituto superiore di sanita' in data 17 aprile 1992; non contengono nella forma liquida sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantita' superiori a quelle previste per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni ed integrazioni; sono al momento autorizzate alla commercializzazione nello Stato di produzione (USA), nonche' in alcuni Paesi CEE (Regno Unito, Eire, Belgio); Vista la sussistenza dei requisiti prescritti dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446; Decreta: 1. E' autorizzata l'immissione in commercio, previa importazione nel territorio italiano delle preparazioni, in forma liquida oppure in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chy-Max, ottenute da microrganismi geneticamente modificati appartenenti al ceppo Escherichia coli K12, prodotte dall'impresa Pfizer Inc. - Speciality Chemicals Group nello stabilimento sito in Milwakee WI (USA). 2. Le preparazioni di cui al precedente p. 1 possono essere impiegate esclusivamente nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione. 3. Le preparazioni dell'enzima Chy-Max oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, devono possedere i seguenti requisiti di purezza: Coliformi: inferiori a 12 MPN/g o ml; Salmonelle: assenti in 25 g o ml; Metalli pesanti: non piu' di 10 ppm. 4. Sulle confezioni dell'enzima Chy-Max devono essere riportate le indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446. 5. L'impresa Pfizer Italiana S.p.a. e' tenuta a dare comunicazione al Ministero della sanita', per il tramite dell'autorita' sanitaria competente per territorio, di eventuali variazioni intervenute nella ragione sociale e dei requisiti prescritti per le preparazioni di chimosina previste dal presente decreto. 6. I laboratori dei servizi di igiene pubblica del Servizio sanitario nazionale realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanita', un apposito programma di vigilanza per la verifica delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, mediante applicazione del metodo analitico riportato in allegato nonche' di quelle del presente decreto e trasmettono i risultati degli accertamenti effettuati al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 1992 Il Ministro: DE LORENZO