IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la domanda, presentata il 31 ottobre 1989 e pervenuta il 21 novembre 1989, dell'impresa Caglio italiano "Chr. Hansen" S.p.a., con sede in Corsico (Milano), viale della Liberazione, 1/5, diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle preparazioni, in forma liquida o in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chymogen, da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso nell'adunanza del 25 febbraio 1991; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, relativo alle modalita' per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi; Rilevato che le preparazioni dell'enzima chimosina denominate Chymogen: provengono da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni di Aspergillus niger varieta' awamori; presentano nella forma liquida un titolo non inferiore a 1:10.000; sono differenziabili dalle preparazioni commerciali di caglio animale mediante l'applicazione della metodica di analisi di cui alla nota trasmessa dall'Istituto superiore di sanita' in data 17 aprile 1992; non contengono nella forma liquida sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantita' superiori a quelle previste per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni ed integrazioni; sono al momento autorizzate alla commercializzazione nello Stato di produzione (Danimarca), nonche' in alcuni Paesi CEE (Regno Unito, Eire); Vista la sussistenza dei requisiti prescritti dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446; Decreta: 1. E' autorizzata la immissione in commercio, previa importazione nel territorio italiano delle preparazioni, in forma liquida oppure in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chymogen, ottenute da microrganismi geneticamente modificati appartenenti al ceppo Aspergillus niger varieta' awamori, prodotte dalla impresa Chr. Hansen Laboratorium A/S, nello stabilimento sito in Horsholm - Copenaghen. 2. Le preparazioni di cui al precedente p. 1 possono essere impiegate esclusivamente nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione. 3. Le preparazioni dell'enzima Chymogen oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, devono possedere i seguenti requisiti di purezza: coliformi: inferiori a 0,3 MPN/g o ml; salmonelle: assenti in 25 g o ml; carica fungina: inferiore a 1 cfu/g o ml; metalli pesanti: non piu' di 40 ppm; piombo: non piu' di 10 ppm. 4. Sulle confezioni dell'enzima Chymogen devono essere riportate le indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446; 5. L'impresa Caglio italiano "Chr. Hansen S.p.a." e' tenuta a dare comunicazione al Ministero della sanita', per il tramite dell'autorita' sanitaria competente per territorio, di eventuali variazioni intervenute nella ragione sociale e dei requisiti prescritti per le preparazioni di chimosina previste dal presente decreto. 6. I laboratori dei servizi di igiene pubblica del Servizio sanitario nazionale realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanita', un apposito programma di vigilanza per la verifica delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, mediante applicazione del metodo analitico riportato in allegato nonche' di quelle del presente decreto e trasmettono i risultati degli accertamenti effettuati al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 1992 Il Ministro: DE LORENZO