IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la domanda, presentata il 31 ottobre 1989 e pervenuta  il  21
novembre 1989, dell'impresa Caglio italiano "Chr. Hansen" S.p.a., con
sede  in  Corsico  (Milano), viale della Liberazione, 1/5, diretta ad
ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
delle  preparazioni,  in  forma  liquida  o  in  polvere, dell'enzima
chimosina denominate Chymogen, da impiegare  nella  coagulazione  del
latte destinato alla produzione di formaggi;
  Visto   il   parere   del   Consiglio  superiore  di  sanita'  reso
nell'adunanza del 25 febbraio 1991;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre  1991,  n.  446,
relativo   alle   modalita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
all'impiego delle  preparazioni  dell'enzima  chimosina  ottenute  da
microrganismi  geneticamente  modificati nella coagulazione del latte
destinato alla produzione di formaggi;
  Rilevato  che  le  preparazioni  dell'enzima  chimosina  denominate
Chymogen:
   provengono  da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni
di Aspergillus niger varieta' awamori;
   presentano nella forma liquida un titolo non inferiore a 1:10.000;
   sono differenziabili  dalle  preparazioni  commerciali  di  caglio
animale mediante l'applicazione della metodica di analisi di cui alla
nota  trasmessa  dall'Istituto superiore di sanita' in data 17 aprile
1992;
   non  contengono  nella   forma   liquida   sostanze   conservative
antimicrobiche  del  tipo ed in quantita' superiori a quelle previste
per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e  sue
successive modificazioni ed integrazioni;
   sono  al  momento autorizzate alla commercializzazione nello Stato
di produzione (Danimarca), nonche' in alcuni Paesi CEE (Regno  Unito,
Eire);
  Vista  la  sussistenza  dei requisiti prescritti dal citato decreto
ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446;
                              Decreta:
  1. E' autorizzata la immissione in commercio,  previa  importazione
nel  territorio  italiano delle preparazioni, in forma liquida oppure
in polvere, dell'enzima chimosina denominate  Chymogen,  ottenute  da
microrganismi   geneticamente   modificati   appartenenti   al  ceppo
Aspergillus niger  varieta'  awamori,  prodotte  dalla  impresa  Chr.
Hansen  Laboratorium  A/S,  nello  stabilimento  sito  in  Horsholm -
Copenaghen.
  2. Le preparazioni  di  cui  al  precedente  p.  1  possono  essere
impiegate  esclusivamente nella coagulazione del latte destinato alla
produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge  10
aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione.
  3.  Le  preparazioni  dell'enzima  Chymogen  oltre  a  soddisfare i
requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del  decreto  ministeriale  2
dicembre  1991,  n.  446,  devono  possedere  i seguenti requisiti di
purezza:
   coliformi: inferiori a 0,3 MPN/g o ml;
   salmonelle: assenti in 25 g o ml;
   carica fungina: inferiore a 1 cfu/g o ml;
   metalli pesanti: non piu' di 40 ppm;
   piombo: non piu' di 10 ppm.
  4. Sulle confezioni dell'enzima Chymogen devono essere riportate le
indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale
2 dicembre 1991, n. 446;
  5.  L'impresa Caglio italiano "Chr. Hansen S.p.a." e' tenuta a dare
comunicazione  al   Ministero   della   sanita',   per   il   tramite
dell'autorita'  sanitaria  competente  per  territorio,  di eventuali
variazioni  intervenute  nella  ragione  sociale  e   dei   requisiti
prescritti  per  le  preparazioni  di chimosina previste dal presente
decreto.
  6. I  laboratori  dei  servizi  di  igiene  pubblica  del  Servizio
sanitario  nazionale  realizzano,  con il coordinamento dell'Istituto
superiore di sanita', un  apposito  programma  di  vigilanza  per  la
verifica  delle  condizioni  prescritte dall'art. 2, comma 1, lettera
c), del decreto  ministeriale  2  dicembre  1991,  n.  446,  mediante
applicazione  del  metodo  analitico riportato in allegato nonche' di
quelle  del  presente  decreto  e  trasmettono  i   risultati   degli
accertamenti  effettuati  al  Ministero  della  sanita'  -  Direzione
generale igiene alimenti e nutrizione, entro il 31 dicembre  di  ogni
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO