IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
aprile  1992  concernente  la  delega del Presidente del Consiglio al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che,
fra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  81  del  6  aprile  1992,  concernente  misure
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto il verbale di  sopralluogo,  eseguito  l'8  giugno  1992  dal
Gruppo  nazionale  difesa  catastrofi  idrogeologiche,  dal  quale si
evince un diffuso stato di pericolo  incombente  in  localita'  Rocca
Giambruno nel comune di Adrano;
  Vista  la  nota  n.  10000  del  23 maggio 1992 della prefettura di
Catania  con  la  quale  viene  rappresentata  la  necessita'  di  un
intervento  immediato nella zona Rocca Giambruno del comune di Adrano
a causa di un progressivo aggravamento del movimento franoso, e viene
quantificato  in  L.   1.495.000.000   il   costo   complessivo   del
risanamento;
  Ravvisata  la  necessita'  di  consentire  l'intervento,  teso alla
eliminazione del pericolo incombente, valutato in L. 1.300.000.000;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in  deroga  all'art.  3  del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
                               Dispone
                               Art. 1.
  Per gli interventi di cui in premessa e'  assegnata  al  comune  di
Adrano la somma di L. 1.300.000.000.