Agli      Uffici      provinciali
                                  dell'industria,   del  commercio  e
                                  dell'artigianato
                                    Alle    Camere    di   commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura
  L'art.  2, comma 1 del D.M. 7 maggio 1992, prevede che il Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato deve stabilire, con
propria  circolare,  le  modalita'  di presentazione delle domande di
contributo di cui all'art. 12 della legge n. 10/1991.
  Si determinano pertanto le seguenti modalita':
  1. Le domande di contributo di cui all'art. 12 della predetta legge
devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  - Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base, via Molise, 2 - Roma.
  2. La data di presentazione delle domande e' stabilita dal timbro a
data   apposto   dalla   Divisione  I  -  Affari  generali,  studi  e
programmazione  della  Direzione  generale  delle  fonti di energia e
delle industrie di base.
  3.  Le  domande  di  contributo  devono essere presentate in doppia
copia,  di  cui  una  in  carta  legale, e redatte secondo il modello
riportato in allegato alla presente circolare (allegato 1).
  4.  Per  una  migliore  lettura  ed una piu' ordinata presentazione
della domanda di contributo, da parte del Ministero, si raccomanda di
numerare  progressivamente  in  ogni  loro  pagina  scritta tutti gli
allegati  alla domanda stessa e di raccoglierli o ricollegarli in uno
o  piu'  tomi,  ciascuno dei quali dovra' riportare gli estremi della
domanda e il soggetto proponente.
  5. La domanda e l'insieme della documentazione allegata deve essere
presentata in pacco sigillato recante all'esterno i seguenti dati:
   soggetto proponente ..............................................
   tipologia d'intervento ...........................................
   articolo di riferimento alla legge n. 10/1991 ....................
  6. Le domande devono essere corredate della documentazione elencata
al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 7 maggio 1992 tenuto presente che:
   i  certificati  di  cui  ai punti a), b) e c), devono essere stati
rilasciati  dal  competente  ufficio in data non anteriore a tre mesi
rispetto  alla data di presentazione della domanda di contributo; se,
all'atto  della  domanda  in sostituzione di tali certificati vengono
allegate   dichiarazioni  temporaneamente  sostitutive,  la  relativa
certificazione deve essere presentata successivamente entro i termini
stabiliti dal comma 6 dell'art. 4 del D.M. 7 maggio 1992;
   le  dichiarazioni  di  cui  ai punti e), f), g) e p) devono essere
redatte  unitamente  su carta intestata del richiedente il contributo
secondo  il  modello  riportato  in  allegato alla presente circolare
(allegato 2) e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante;
   la  scheda  di  cui  al  punto  h), deve essere redatta secondo lo
schema allegato alla presente circolare (allegato 3);
   la  relazione di cui al punto i) deve essere corredata da tutta la
documentazione  di  cui  al  punto stesso ed in particolare modo deve
essere completata da un dettagliato preventivo nel caso di iniziative
da realizzare o da un elenco dettagliato dei costi sostenuti nel caso
di iniziativa gia' realizzata;
   la scheda di cui al punto m), redatta secondo il modello riportato
in  allegato  alla  presente  circolare  (allegato 4) non deve essere
compilata   solo   nel   caso  in  cui,  al  momento  della  domanda,
l'iniziativa  stessa  dovesse  risultare gia' terminata ed entrata in
esercizio;
   la  dichiarazione  di cui al punto n) deve essere redatta su carta
intestata  del  soggetto richiedente il contributo secondo il modello
allegato alla presente circolare (allegato 5).
  7. I soggetti la cui iniziativa sia stata oggetto di concessione di
contributo  ai  sensi  dell'art.  12  della legge n. 10/1991, ai fini
dell'erogazione,  devono produrre la documentazione di cui al comma 3
dell'art. 6 del D.M. 7 maggio 1992 tenuto presente che:
   i  certificati  di  cui  ai punti a), b) e c), devono essere stati
rilasciati  dal  competente  ufficio  in  data non anteriore a 3 mesi
rispetto   alla   data  di  presentazione  della  documentazione  per
l'erogazione del contributo;
   le  dichiarazioni  di  cui ai punti d) ed e) devono essere redatte
unitamente  secondo  il  modello  riportato in allegato alla presente
circolare (allegato 6);
   la  dichiarazione  di  cui al punto f) (relativa a comuni, aziende
municipalizzate   ecc.)   deve  essere  redatta  secondo  il  modello
riportato alla presente circolare (allegato 7);
   l'elenco  di  cui  al  punto  h) deve essere predisposto in ordine
cronologico  e  deve riportare i seguenti dati: numero della fattura,
data  della  fattura,  nominativo del fornitore, importo imponibile e
quota imputabile all'iniziativa.
  La  presente  circolare  e'  indirizzata  a codesti uffici, ai fini
dell'autonoma  opera  di  informazione  nei  confronti  dei  soggetti
potenzialmente  beneficiari  dei contributi, e sara' pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  affinche'  tutti  i
soggetti  interessati  possono prendere conoscenza delle modalita' di
adempimento indicate da questo Ministero.
                                                 Il Ministro: BODRATO