Con  decreto  ministeriale  28  maggio 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
degli  articoli  3,  commi  1,  3  e  5,  e  13, comma 4, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il  progetto  presentato  dalla
Banca nazionale delle comunicazioni che prevede:
    il   conferimento,   previo   scorporo,   del  proprio  complesso
aziendale, con esclusione della partecipazione detenuta nel  capitale
dell'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  ed  economiche  dei
dipendenti del Ministero delle comunicazioni,  in  due  societa'  per
azioni,  denominate  "Banca  nazionale  delle comunicazioni S.p.a." e
"B.N.C. - Assicurazioni S.p.a.", da costituire con un unico  atto  ai
sensi  dell'art.  7  del  richiamato decreto legislativo n. 356/1990,
nelle quali confluiranno rispettivamente il ramo aziendale bancario e
quello assicurativo relativi alla sezione  credito  ed  alla  sezione
previdenza dell'ente conferente;
    la  costituzione della societa' per azioni "Banca nazionale delle
comunicazioni S.p.a.", con  un  capitale  sociale  iniziale  di  lire
296.760.376.000, da ripartire tra Ente ferrovie dello Stato (50,18%),
ente  conferente  (43,41%)  ed  altri  partecipanti al capitale della
Banca nazionale delle comunicazioni (6,41%), alla quale faranno  capo
le  attivita',  le  passivita'  ed  i  rapporti relativi alla sezione
credito dell'ente conferente  nonche'  l'intero  pacchetto  azionario
della "B.N.C. - Assicurazioni S.p.a.";
    la  costituzione,  con  l'adozione  del  relativo  statuto, della
societa' per azioni  "B.N.C.  -  Assicurazioni  S.p.a.",  alla  quale
faranno  capo le attivita', le passivita' ed i rapporti relativi alla
sezione previdenza dell'ente conferente;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera'  la  denominazione   di   "Ente   Banca   nazionale   delle
comunicazioni";
    l'adozione  del  relativo statuto da parte della "Banca nazionale
delle comunicazioni S.p.a.", abilitata  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria;
    l'aumento  di  capitale della Banca nazionale delle comunicazioni
S.p.a., per un importo massimo di  nominali  lire  105  miliardi,  da
realizzare  anche  in  piu'  fasi, di cui lire 100 miliardi destinati
all'ingresso di uno o piu' soci, tra i quali un'azienda  di  credito,
ed  i  rimanenti  lire  5  miliardi da riservare in sottoscrizione al
personale.
   La  Banca  nazionale  delle  comunicazioni  contestualmente   alla
stipula  dell'atto  di  conferimento del ramo aziendale relativo alla
propria sezione credito nella "Banca  nazionale  delle  comunicazioni
S.p.a.",   fatto   salvo  il  compimento  degli  atti  connessi  alla
modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3  del  citato
decreto  legislativo  n.  356/90,  dovra' cessare l'esercizio diretto
dell'impresa bancaria.