IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992 concernente la delega del  Presidente  del  Consiglio  al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 2242  del  26  marzo  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  6  aprile  1992, concernente misure
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  eseguito  il 15 marzo 1989 dal
gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
un diffuso stato di pericolo incombente lungo il  versante  orientale
del centro abitato del comune di Furci;
  Vista  la nota n. 1119 del 24 marzo 1992 del comune di Furci con la
quale viene rappresentata la necessita' di  un  intervento  immediato
nella   zona  nord  orientale  del  centro  abitato  a  causa  di  un
progressivo aggravamento del movimento franoso;
  Visti i progetti generali  di  massima  e  di  primo  stralcio  dei
rispettivi  importi  di  L.  10.568.000.000  e  di  L. 2.020.000.000,
quest'ultimo comprendente un primo intervento per l'eliminazione  del
piu' immediato pericolo;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   la   necessita'   di  consentire,  comunque,  il  primo
intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in  deroga  all'art.  3  del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Furci la somma di L. 2.020.000.000.