IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Valdadige" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere e alla proposta di modificazione del disciplinare sopra citato; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini "Valdadige", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.