IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la D.O.C. dei vini "Soave" e "Recioto di Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Soave" e "Recioto di Soave" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta di modificazione del disciplinare sopra citato; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini "Soave" e "Recioto di Soave", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.