IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  2,  comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, in
base al quale il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
determina,  con  proprio  decreto,  l'importo  della  retribuzione da
assumere a base  del  calcolo  dei  premi  e  delle  prestazioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei soci volontari delle  cooperative  sociali
che prestano la loro attivita' gratuitamente;
  Considerato   che,  per  effetto  dell'art.  118  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  contenente  il
testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ha  facolta' di
stabilire tabelle di  retribuzioni  medie  o  convenzionali  ai  fini
risarcitivi dell'assicurazione medesima;
  Ritenuto che per i soci volontari delle cooperative sociali, di cui
alla  richiamata  legge n. 381/1991, si rende opportuno stabilire una
retribuzione convenzionale ai fini predetti;
  Rilevato che per gli altri soci delle medesime cooperative  sociali
sono assunte, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per la
stessa  assicurazione,  le  retribuzioni  effettive  entro  il limite
minimo  di  retribuzione  giornaliera  in   vigore   per   tutte   le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale;
  Considerata,  quindi,  la necessita' di determinare la retribuzione
convenzionale  giornaliera  dei  soci  volontari  delle   cooperative
sociali  in  misura  corrispondente  al  predetto  limite  minimo  di
retribuzione giornaliera;
                              Decreta:
  Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8  novembre
1991,  n.  381,  e'  assunta,  a  base  del calcolo dei premi e delle
prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei soci volontari  delle  cooper-
ative  sociali  che  prestano  la  loro  attivita' gratuitamente, una
retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla
misura del limite minimo di retribuzione giornaliera  in  vigore  per
tutte  le  contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale.
   Roma, 11 giugno 1992
                                                  Il Ministro: MARINI