IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto il decreto-legge 4 novembre 1988,  n.  465,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;
  Visto  il proprio decreto in data 25 ottobre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1992, con cui sono stati approvati i
progetti a carattere regionale  per  la  realizzazione  di  strutture
turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna;
  Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge
30  dicembre  1988, n. 556, la regione e' tenuta a stipulare gli atti
di  concessione  aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  di  progetti
approvati,   entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  di  approvazione
dei progetti;
  Considerato   che   la   regione   Sardegna   ha   fatto   presente
l'impossibilita' di procedere agli adempimenti di cui sopra  a  causa
di insorte difficolta' amministrative;
  Ritenuto   che   le  motivazioni  addotte  dalla  regione  appaiono
meritevoli  di  considerazione  in  quanto  il  termine  di  cui   al
richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, non
appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla
luce dei motivi sopracitati;
  Ritenuto  che  nella  situazione  cosi' delineatasi non esistono le
condizioni per esercitare legittimamente la facolta'  di  revoca  dei
finanziamenti gia' concessi;
  Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto;
                              Decreta:
  Per  gli  adempimenti  previsti  dall'art. 2, comma 3, del decreto-
legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con  modificazioni,  nella
legge  30 dicembre 1988, n. 556, la regione Sardegna provvedera' alla
segnalazione  delle  inadempienze  verificatesi,  decorsi   ulteriori
sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  dei termini indicati nel
decreto citato nelle premesse.
   Roma, 3 aprile 1992
                                                 Il Ministro: TOGNOLI