MINISTERO DELLE FINANZE
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il  decreto-legge  26  maggio  1992,  n.  298,  in  corso  di
conversione in legge, che ha previsto la concessione di un credito di
imposta   a   favore   delle   imprese  che  gestiscono  impianti  di
distribuzione  di  carburanti,  da  valere  ai  fini  del   pagamento
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  8,  comma  2,  del predetto decreto-legge n. 298 del
1992, il quale dispone che con decreto del  Ministro  dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle
finanze, da emanarsi entro dieci giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  dello stesso decreto-legge n. 298 per l'anno 1992 ed entro il
31 marzo 1993 per l'anno successivo, e'  stabilito,  sulla  base  del
volume  di  carburante  erogato nell'anno precedente, l'ammontare del
credito attribuibile per ciascun litro erogato e che  il  credito  di
imposta  non compete per il volume di carburante erogato superiore ai
10 milioni di litri;
  Visto il decreto 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  145  del  22  giugno  1992,  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro delle finanze che, in attuazione del citato art. 8, comma 2,
del  decreto-legge  n.  298,  ha  individuato,   per   l'anno   1992,
l'ammontare  del  credito  di  imposta  attribuibile alle imprese che
gestiscono impianti di distribuzione di  carburanti  sulla  base  del
numero dei litri erogati;
  Visto  il  comma  4  del  predetto art. 8, il quale prevede che con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 298 del 1992, sono stabilite le modalita' per la
esposizione  nella  dichiarazione  dei redditi del credito di imposta
utilizzato, nonche' per i relativi controlli e per  le  comunicazioni
al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  beneficiari  del  credito  di imposta di cui all'art. 8, del
decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298,  obbligati  alla  presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa agli anni per i quali spetta
il credito di imposta medesimo, devono compilare l'apposito prospetto
in essa contenuto, nel quale vanno indicati i seguenti elementi:
   1)  l'ammontare  del credito di imposta determinato sulla base dei
criteri  fissati  con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato  di  concerto  con  il  Ministro delle
finanze, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 298  del
1992, che compete per ciascun periodo di imposta;
   2)  l'ammontare  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e  l'ammontare
dell'imposta  locale  sui redditi, dei quali non e' stato effettuato,
in tutto o in parte, il versamento per effetto dell'utilizzazione del
credito di imposta di cui al punto 1);
   3) l'ammontare dell'imposta sul valore  aggiunto  di  cui  non  e'
stato  eseguito  il  versamento  per  effetto  dell'utilizzazione del
credito di imposta di cui al punto 1);
   4) l'ammontare del credito di imposta che residua dopo  l'utilizzo
di cui ai punti che precedono.
  2.  I  soggetti  il  cui periodo di imposta non coincide con l'anno
solare e che sono tenuti a presentare la  dichiarazione  dei  redditi
anteriormente  alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione
relativi  all'anno  1992,  devono  allegare  alle  dichiarazioni   un
prospetto  redatto  secondo  i  criteri  e con le modalita' di cui al
precedente comma 1.