MINISTERO DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, in corso di conversione in legge, che ha previsto la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge n. 298 del 1992, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 298 per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, e' stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato e che il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri; Visto il decreto 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 22 giugno 1992, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze che, in attuazione del citato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 298, ha individuato, per l'anno 1992, l'ammontare del credito di imposta attribuibile alle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti sulla base del numero dei litri erogati; Visto il comma 4 del predetto art. 8, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 298 del 1992, sono stabilite le modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni; Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 8, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni per i quali spetta il credito di imposta medesimo, devono compilare l'apposito prospetto in essa contenuto, nel quale vanno indicati i seguenti elementi: 1) l'ammontare del credito di imposta determinato sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 298 del 1992, che compete per ciascun periodo di imposta; 2) l'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'ammontare dell'imposta locale sui redditi, dei quali non e' stato effettuato, in tutto o in parte, il versamento per effetto dell'utilizzazione del credito di imposta di cui al punto 1); 3) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto di cui non e' stato eseguito il versamento per effetto dell'utilizzazione del credito di imposta di cui al punto 1); 4) l'ammontare del credito di imposta che residua dopo l'utilizzo di cui ai punti che precedono. 2. I soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare e che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi anteriormente alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione relativi all'anno 1992, devono allegare alle dichiarazioni un prospetto redatto secondo i criteri e con le modalita' di cui al precedente comma 1.