Il decreto legislativo in oggetto,  entrato  in  vigore  il  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
prevede che dal 1› luglio 1992  i  recipienti  a  pressione  semplici
disciplinati   dalla   direttiva   numero  87/404/CEE  devono  essere
costruiti  conformemente  ai  requisiti  essenziali   fissati   dalla
direttiva medesima.
  Di   conseguenza   trattandosi   di   una   direttiva  che  prevede
un'armonizzazione totale della normativa che  regola  la  costruzione
dei  suddetti recipienti, tutta la vigente legislazione in materia in
contrasto con la sopracitata direttiva non e' applicabile dalla  data
del 1› luglio 1992.
  In assenza delle relative norme armonizzate, elaborate in sede CEN,
ed  approvate  dalla  Commissione della Comunita' europea, si ritiene
che  la  verifica  della  rispondenza  ai  requisiti  essenziali   di
sicurezza  potra'  essere  effettuata sulla base dei criteri indicati
nell'allegato I del decreto delegato 27 settembre  1991,  n.  311,  e
tenendo  conto  delle  vigenti  norme  tecniche  nazionali  in quanto
compatibili con i predetti criteri.
  Qualora successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   circolare   dovessero   essere   pubblicate  alcune  norme
armonizzate le disposizioni di cui al  precedente  capoverso  saranno
applicabili per la parte non coperta dalle suddette norme.
  I  recipienti  a  pressione  in parola, dal 1› luglio 1992 dovranno
riportare, oltre le indicazioni previste nella  direttiva,  anche  il
numero distintivo dell'organismo notificato alla CEE.
  Considerato  inoltre  che la direttiva CEE n. 90/488 ha ammesso per
il periodo fino al 1› luglio 1992 l'immissione  sul  mercato  e/o  la
messa  in  servizio di recipienti conformi alla normativa vigente sul
territorio di ciascun Paese CEE prima dell'attuazione della direttiva
n. 87/404, si ritiene tale  data  ultimativa  per  la  produzione  in
essere.
  Pur   tuttavia   i   recipienti   a  pressione  semplici  costruiti
anteriormente  al  1›  luglio  1992,  purche'  installati  con  altri
componenti   in   un  impianto  utilizzato  per  realizzare  prodotti
industriali piu' complessi, possono essere commercializzati  in  data
successiva,  in  quanto  la messa in servizio coincide con la data in
cui  il  recipiente  e'  stato  venduto  dal  costruttore  al   primo
utilizzatore,   nella   specie   da  identificarsi  nell'installatore
proprietario dell'impianto assemblato.
                                                 Il Ministro: BODRATO