Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano Ai commissari di Governo presso le regioni ordinarie e a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano All'Istituto di incremento ippico di Catania All'Istituto di incremento ippico di Ozieri (Sassari) All'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia All'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere All'Istituto di incremento ippico di Pisa All'Istituto di incremento ippico di Ferrara All'Istituto di incremento ippico di Crema All'Associazione nazionale allevatori cavallo puro sangue All'associazione nazionale allevatori cavallo trottatore Al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari All'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) Al Jockey Club italiano All'Ente nazionale per le corse al trotto (E.N.C.A.P.) Alla Societa' degli Steeple Chases d'Italia All'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.) Alla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.) All'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) All'Associazione nazionale allevatori cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido All'Associazione regionale cavallo avelignese All'Associazione nazionale allevatori asino di Martina Franca e del cavallo delle Murge All'Associazione provinciale degli allevatori - Ufficio per il cavallo bardigiano Alla Confederazione generale agricoltura italiana Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione italiana coltivatori 1. Premessa. 1.1. La recente legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla "Disciplina della riproduzione animale" compresa quella equina ha inteso dettare norme organiche su tutta la materia. Questa Amministrazione ai sensi dell'art. 8 della citata legge ha ultimato la predisposizione di apposito regolamento di esecuzione che verra' quanto prima formalizzato e reso operativo relativamente a: a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonche' di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti; b) i requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e ovuli ed embrioni; c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta- elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale; d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonche' di ovuli ed embrioni. 1.2. Comunque il citato provvedimento legislativo all'art. 5 stabilisce che i soggetti maschi per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare, salvo altro, le seguenti condizioni essenziali: a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico di cui all'art. 3 nonche', nel caso di cavalli di razza purosangue inglese e trottatore, essere iscritti oltre che al libro genealogico anche all'apposito repertorio degli stalloni previsto al comma 3 del medesimo articolo; b) per inseminazione artificiale: i cavalli di razza purosangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio stalloni, nonche' possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del citato art. 3, comma 3. I requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali nonche' le modalita' per l'inserimento degli stalloni nel repertorio sopramenzionato verranno fissati con decreto di questo Ministero subito dopo l'emanazione del gia' evidenziato regolamento di esecuzione della legge n. 30/91. 1.3. In ogni caso, fino all'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, la materia relativa all'istituzione delle stazioni di fecondazione ed all'approvazione degli stalloni purosangue inglese e trottatore continuera' ad essere regolamentata secondo le disposizioni previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina. Come e' noto, detta legge n. 127/63 demanda a questa Amministrazione, previo parere di una commissione nazionale, istituita presso questo Ministero, il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di stazioni di fecondazione e di approvazione dei cavalli di purosangue inglese e trottatore. Alla luce di quanto sopraesposto, con la presente circolare si intende pertanto fornire precisazioni sulle modalita' da seguire, da parte degli interessati, per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina (triennio 1993-95) e per l'approvazione alla fecondazione dei cavalli di razza purosangue inglese e trottatore, per la campagna di fecondazione 1993. 2. Domande intese ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per il triennio 1993-95 a gestire stazioni di fecondazione pubbliche e private con stalloni di razza purosangue inglese e trottatore. 2.1. Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate, a mezzo di raccomandata o consegnate a mano, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1992; al fine del rispetto del termine fara' fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la data del protocollo ministeriale. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), gli interessati devono indicare: a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante); b) codice fiscale o partita IVA del richiedente; c) localita' dove funzionera' la stazione di fecondazione; d) numero e razza dei cavalli che si intendono destinare alla riproduzione. 2.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato 2); 2) certificato comprovante il titolo di studio del richiedente (comunque non inferiore alla scuola media di primo grado); 3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della stazione di fecondazione rilasciato dal veterinario della U.S.L. competente; 4) relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature della istituenda stazione di fecondazione secondo lo schema di cui all'allegato 3; 5) ricevute dell'avvenuto versamento della quota prevista per le spese della Commissione nazionale approvazione stalloni nonche' della tassa di concessione governativa (cosi' come previsto al successivo punto 5. Versamenti); 6) ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare della legge 19 marzo 1990, n. 55, dovranno altresi' essere allegati alla domanda i seguenti documenti rilasciati in carta semplice: a) certificato di residenza, di data non inferiore a 10 giorni dalla data di presentazione della domanda; b) stato di famiglia, di data non inferiore a 10 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tali documenti devono essere riferiti al privato richiedente o legale rappresentante se trattasi d'impresa individuale. Se trattasi invece di societa', la menzionata certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'; in particolare: se trattasi di societa' di capitale o societa' di cooperative i documenti sono richiesti con riferimento all'amministratore delegato ed al legale rappresentante; se trattasi di societa' in nome collettivo i documenti sono richiesti con riferimento a tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice i documenti sono richiesti con riferimento ai soci accomandatari; se trattasi di consorzi i documenti sono richiesti con riferimento a chi ne ha la rappresentanza ed agli imprenditori o alle societa' consorziate; se trattasi di societa' di cui all'art. 2506 del codice civile i certificati sono richiesti nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato. In caso di rinnovo non sono richiesti i documenti ai punti 2) e 4). Si fa presente che la suddetta documentazione e' normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione di validita' triennale. 2.3. Si sottolinea l'importanza della compilazione, in ogni sua parte, della indicata scheda informativa (allegato 2) predisposta da questa Amministrazione, necessaria per una corretta istruttoria delle domande ed indirizzata ad una sollecita evasione delle stesse. Si fa comunque presente che il mancato invio o la incompleta compilazione di tale documento puo' comportare il rigetto della domanda medesima. Infine si evidenzia la necessita' che, per gli stalloni destinati alla riproduzione, siano state gia' individuate, dagli enti preposti, le rispettive formule eritrocitarie. 2.4. Modificazione gestore stazione di fecondazione. Si precisa, inoltre, che qualora successivamente alla presentazione dei richiesti documenti, e nel corso del triennio, si verificassero mutamenti nelle persone fisiche del legale rappresentante, dell'amministratore o degli altri soggetti sopra specificati, dovra' essere data tempestiva comunicazione a questo Ministero allegando le certificazioni sopramenzionate per le persone fisiche subentrate nonche' l'attestazione o la quietanza del versamento previsto al successivo punto 5. Versamenti. 3. Domande intese ad ottenere l'approvazione alla fecondazione pubblica e privata per l'anno 1993 di cavalli di razza purosangue inglese e trottatore. 3.1. Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata o consegnata a mano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre il 15 settembre 1992, quelle relative alle visite ordinarie, ed entro il 31 dicembre 1992 quelle relative alle visite straordinarie; al fine del rispetto del termine fara' fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la data del protocollo ministeriale. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 4), gli interessati devono indicare: a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del proprietario o possessore degli stalloni (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante); b) codice fiscale o partita IVA del proprietario o del possessore dello stallone; c) nome dei singoli stalloni per i quali si richiede l'approvazione. 3.2. Alla domanda devono essere allegati, per ciascuno degli stalloni per i quali si chiede l'approvazione, i seguenti documenti: 1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato 5); 2) copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del soggetto; 3) certificato sanitario, rilasciato dal veterinario dell'unita' sanitaria locale (USL) competente per territorio, comprovante sia la sanita' che l'avvenuta prova diagnostica della Malleina ed il relativo esito; 4) attestazione del c/c postale o quietanza dell'avvenuto versamento della quota prevista per le spese della Commissione nazionale approvazione stalloni (cosi' come previsto al successivo punto 5. Versamenti); 5) performances della carriera sportiva dello stallone. Si precisa che il mancato invio o la incompleta compilazione della suddetta scheda informativa (allegato 5) cosi' come domande inoltrate da persone diverse dal proprietario o dal possessore dello stallone comportera' il rigetto della domanda medesima. 3.3. Qualora la domanda sia intesa ad ottenere la approvazione di stalloni trottatori alla inseminazione strumentale (con materiale seminale fresco) per l'anno 1993, la stessa deve essere inoltrata con i relativi allegati, entro e non oltre il 30 settembre 1992, tramite l'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.) con sede in Roma, viale del Policlinico n. 131, la quale provvedera' a farle pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro e non oltre il 30 ottobre 1992, con il proprio parere in merito. Al riguardo si applicano le disposizioni gia' previste nella circolare n. 12502 del 21 settembre 1983 relative alla inseminazione strumentale per la specie equina. 3.4. Raduni di visita. Si ricorda infine che i cavalli da sottoporre a visita debbono essere presentati alla Commissione, nelle localita' indicate dal calendario di visita, accompagnati da: a) libretto segnaletico o certificato di origine; b) certificato di coggin-test e certificati di vaccinazione anti- influenzale rilasciati dalle autorita' sanitarie competenti. 3.5. Si precisa che anche per i cavalli stalloni di proprieta' di enti pubblici e' necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di visita della Commissione nazionale stalloni. Si fa presente infine che i cavalli stalloni purosangue inglese e trottatore approvati da questo Ministero, su parere sempre della Commissione nazionale, possono essere utilizzati per la fecondazione di fattrici di razze diverse fermo restando che i puledri nati possono essere registrati nel libro genealogico di competenza nel rispetto delle norme stabilite per i rispettivi libri. 4. Rilascio attestati. Per quanto concerne gli attestati di approvazione alla fecondazione, si richiamano le disposizioni normative di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per la esecuzione della innanzi citata legge n. 127/63, che sanciscono la predisposizione da parte di questa Amministrazione di appositi modelli sui quali dovranno essere redatti gli attestati medesimi. Sempre ai fini della richiamata unicita' di indirizzo selettivo nazionale e' indispensabile che tutte le funzioni amministrative (rilascio dei bollettari di accoppiamento, conservazione delle matrici) siano mantenute a livello nazionale e pertanto gli attestati di approvazione alla fecondazione saranno inviati alle rispettive associazioni nazionali allevatori di categoria, le quali provvederanno a trasmetterli ai gestori delle stazioni di fecondazione interessati, unitamente al bollettario contenente i certificati di accoppiamento ed al registro di monta modello A/ bis. Il bollettario dovra' essere restituito alle predette associazioni entro il 30 settembre 1993. Il registro di monta A/ bis, completato dall'esito della fecondazione ottenuta, sara' restituito alle stesse associazioni entro il 30 settembre 1994. I suddetti documenti (bollettari e mod. A/ bis) restano comunque a disposizione di questo Ministero che potra' in qualsiasi momento procedere a verifiche ed ispezioni. 5. Versamenti. 5.1. Come in precedenza indicato gli interessati devono allegare alla domanda di autorizzazione l'attestazione o le quietanze dei versamenti effettuati. Si ricorda che detti versamenti riguardano: 1) quota spese relative al funzionamento della Commissione nazionale approvazione stalloni; 2) tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di una stazione di fecondazione equina. Per quanto attiene l'ammontare delle quote di rimborso spese rela- tive della Commissione nazionale approvazione stalloni esse sono de- terminate dal decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 9728 e precisamente: a) L. 85.000 (da allegare alla domanda entro il 15 agosto 1992) per il rilascio dell'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione equina pubblica e privata. Tale quota non e' dovuta dai richiedenti il rinnovo sempre che cio' non comporti ulteriori sopralluoghi ed accertamenti (spostamento ubicazione, ampliamento, ecc., della stazione). In ogni caso e' sempre dovuta la quota rimborso spese quando o sia cambiata la ragione sociale od il nominativo del richiedente; b) L. 85.000 per ciascun cavallo, per le richieste di visita ordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda entro il 15 settembre 1992); c) L. 500.000 per ciascun cavallo, per le richieste di visita straordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda presentata dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992). Inoltre, solo per casi eccezionali, da valutare singolarmente da parte di questa Amministrazione, e' prevista la possibilita' di visita straordinaria a domicilio. In tali casi si provvedera' ad addebitare al richiedente oltre la prevista quota i costi delle altre spese necessarie (missione, viaggio e soggiorno dei componenti la Commissione). 5.2. Tali quote devono essere versate dagli interessati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione al cap. 3590 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste" oppure, tramite c/c postale intestato alla medesima tesoreria provinciale, "Cap. 3590 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste"; in entrambe le modalita' di versamento: e' necessario indicare la causale del versamento "nome o nomi degli stalloni" oppure "stazione fecondazione equina" a cui il versamento si riferisce. Per quanto concerne invece la tassa di concessione governativa relativa al rilascio o al rinnovo della autorizzazione per la gestione della stazione di fecondazione sia pubblica che privata, l'ammontare di detta tassa, fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni - Tariffa 19 a), e', attualmente, pari a L. 1.137.000 in virtu' degli aumenti stabiliti dalla legge 22 giugno 1991, n. 230, con effetto dal 1 gennaio 1992. Tale somma deve essere versata dagli interessati esclusivamente mediante c/c postale n. 8003 prestampato, disponibile presso gli Uffici PP.TT., intestato all'ufficio del registro - Tasse concessioni governative di Roma, recante sul retro la motivazione del versamento "Tassa concessione governativa per autorizzazione alla gestione di stazioni di monta equina". Mentre si resta in attesa di cortese riscontro, si invitano gli organismi in indirizzo a voler dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli operatori del settore. Il Ministro: GORIA