Alle   regioni  ed  alle  province
                                  autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari di Governo presso le regioni   ordinarie  e  a  statuto
                                  speciale  e le province autonome di
                                  Trento e Bolzano
All'Istituto di incremento ippico di Catania
All'Istituto di incremento ippico di Ozieri (Sassari)
All'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia
All'Istituto di incremento ippico di
                                    S. Maria Capua Vetere
                                  All'Istituto  di  incremento ippico
                                  di Pisa
                                  All'Istituto  di  incremento ippico
                                  di Ferrara
                                  All'Istituto  di  incremento ippico
                                  di Crema
                                  All'Associazione          nazionale
                                  allevatori cavallo puro sangue
                                  All'associazione          nazionale
                                  allevatori cavallo trottatore
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Direzione      generale     servizi
                                  veterinari
                                  All'Unione   nazionale   incremento
                                  razze equine (U.N.I.R.E.)
                                  Al Jockey Club italiano
                                  All'Ente  nazionale per le corse al
                                  trotto (E.N.C.A.P.)
                                   Alla Societa' degli Steeple Chases
                                  d'Italia
All'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.)
Alla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.)
All'Associazione italiana allevatori (A.I.A.)
All'Associazione nazionale allevatori  cavallo  agricolo  italiano da
                                  tiro pesante rapido
All'Associazione regionale cavallo avelignese
All'Associazione nazionale allevatori  asino  di Martina Franca e del
                                  cavallo delle Murge
All'Associazione provinciale degli allevatori   -   Ufficio   per  il
                                  cavallo bardigiano
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana coltivatori
 1. Premessa.
  1.1.  La  recente  legge  15 gennaio 1991, n. 30, sulla "Disciplina
della  riproduzione animale" compresa quella equina ha inteso dettare
norme organiche su tutta la materia.
  Questa  Amministrazione  ai sensi dell'art. 8 della citata legge ha
ultimato la predisposizione di apposito regolamento di esecuzione che
verra' quanto prima formalizzato e reso operativo relativamente a:
    a)  istituzione  ed  esercizio delle stazioni di monta naturale e
degli  impianti per l'inseminazione artificiale, nonche' di requisiti
sanitari  che  devono  possedere i riproduttori per essere ammessi ad
operare nelle stesse stazioni ed impianti;
    b)  i  requisiti  sanitari per prelievo, conservazione, impiego e
distribuzione del materiale di riproduzione e ovuli ed embrioni;
    c)   certificazione  degli  interventi  fecondativi  e  raccolta-
elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;
    d)  requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione dei
riproduttori,  del  relativo  materiale  di  riproduzione, nonche' di
ovuli ed embrioni.
  1.2.  Comunque  il  citato  provvedimento  legislativo  all'art.  5
stabilisce  che  i  soggetti  maschi  per essere ritenuti idonei alla
riproduzione  debbono soddisfare, salvo altro, le seguenti condizioni
essenziali:
    a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico di cui
all'art. 3 nonche', nel caso di cavalli di razza purosangue inglese e
trottatore,  essere  iscritti  oltre  che  al libro genealogico anche
all'apposito  repertorio  degli  stalloni  previsto  al  comma  3 del
medesimo articolo;
    b)  per  inseminazione artificiale: i cavalli di razza purosangue
inglese  e  trottatore  devono  essere iscritti al libro genealogico,
all'apposito  repertorio  stalloni, nonche' possedere i requisiti per
essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi
del citato art. 3, comma 3.
  I  requisiti  genealogici,  morfologici  ed attitudinali nonche' le
modalita'   per   l'inserimento   degli   stalloni   nel   repertorio
sopramenzionato  verranno  fissati  con  decreto  di questo Ministero
subito   dopo   l'emanazione  del  gia'  evidenziato  regolamento  di
esecuzione della legge n. 30/91.
  1.3.  In  ogni  caso,  fino  all'entrata  in  vigore  dei  suddetti
provvedimenti,  la materia relativa all'istituzione delle stazioni di
fecondazione  ed all'approvazione degli stalloni purosangue inglese e
trottatore   continuera'   ad   essere   regolamentata   secondo   le
disposizioni  previste  dalla  legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante
norme  per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina. Come e'
noto,  detta legge n. 127/63 demanda a questa Amministrazione, previo
parere   di   una  commissione  nazionale,  istituita  presso  questo
Ministero,   il  rilascio  delle  autorizzazioni  all'istituzione  di
stazioni  di fecondazione e di approvazione dei cavalli di purosangue
inglese e trottatore.
  Alla  luce  di  quanto  sopraesposto,  con la presente circolare si
intende  pertanto fornire precisazioni sulle modalita' da seguire, da
parte degli interessati, per la presentazione delle domande intese ad
ottenere  l'autorizzazione  a gestire stazioni di fecondazione equina
(triennio 1993-95) e per l'approvazione alla fecondazione dei cavalli
di  razza  purosangue  inglese  e  trottatore,  per  la  campagna  di
fecondazione 1993.
2.   Domande   intese   ad   ottenere   il   rilascio  o  il  rinnovo
dell'autorizzazione  per  il  triennio  1993-95 a gestire stazioni di
fecondazione  pubbliche  e  private  con stalloni di razza purosangue
inglese e trottatore.
  2.1.  Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate,
a   mezzo   di   raccomandata  o  consegnate  a  mano,  al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione generale produzione
agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre n. 20
- Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1992; al fine del rispetto del
termine  fara'  fede  la  data  del  timbro  postale e per le domande
consegnate a mano la data del protocollo ministeriale.
  Nella   domanda,  di  cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo
(allegato 1), gli interessati devono indicare:
    a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se
trattasi  di  persona giuridica devono essere indicate le generalita'
complete del legale rappresentante);
    b) codice fiscale o partita IVA del richiedente;
    c) localita' dove funzionera' la stazione di fecondazione;
    d)  numero  e  razza  dei cavalli che si intendono destinare alla
riproduzione.
  2.2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
   1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato
2);
   2)  certificato  comprovante  il  titolo di studio del richiedente
(comunque non inferiore alla scuola media di primo grado);
   3)  certificato  attestante le condizioni igienico-sanitarie della
stazione  di  fecondazione  rilasciato  dal  veterinario della U.S.L.
competente;
   4)  relazione  tecnica  sulle infrastrutture ed attrezzature della
istituenda   stazione  di  fecondazione  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato 3;
   5)  ricevute  dell'avvenuto versamento della quota prevista per le
spese della Commissione nazionale approvazione stalloni nonche' della
tassa  di  concessione governativa (cosi' come previsto al successivo
punto 5. Versamenti);
   6)  ai  sensi  della  vigente normativa in materia antimafia ed in
particolare  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55, dovranno altresi'
essere allegati alla domanda i seguenti documenti rilasciati in carta
semplice:
     a)  certificato  di residenza, di data non inferiore a 10 giorni
dalla data di presentazione della domanda;
     b)  stato  di  famiglia, di data non inferiore a 10 giorni dalla
data di presentazione della domanda.
  Tali  documenti  devono  essere  riferiti  al privato richiedente o
legale  rappresentante se trattasi d'impresa individuale. Se trattasi
invece  di  societa',  la  menzionata certificazione e' richiesta nei
confronti della stessa societa'; in particolare:
   se  trattasi  di  societa' di capitale o societa' di cooperative i
documenti  sono richiesti con riferimento all'amministratore delegato
ed al legale rappresentante;
   se  trattasi  di  societa'  in  nome  collettivo  i documenti sono
richiesti con riferimento a tutti i soci;
   se  trattasi  di societa' in accomandita semplice i documenti sono
richiesti con riferimento ai soci accomandatari;
   se trattasi di consorzi i documenti sono richiesti con riferimento
a  chi  ne  ha la rappresentanza ed agli imprenditori o alle societa'
consorziate;
   se  trattasi  di societa' di cui all'art. 2506 del codice civile i
certificati  sono richiesti nei confronti di coloro che rappresentano
stabilmente la societa' nel territorio dello Stato.
  In caso di rinnovo non sono richiesti i documenti ai punti 2) e 4).
  Si fa presente che la suddetta documentazione e' normalmente
richiesta  una  sola  volta prima del rilascio dell'autorizzazione di
validita' triennale.
  2.3.  Si  sottolinea  l'importanza  della compilazione, in ogni sua
parte,  della indicata scheda informativa (allegato 2) predisposta da
questa Amministrazione, necessaria per una corretta istruttoria delle
domande ed indirizzata ad una sollecita evasione delle stesse.
  Si  fa  comunque  presente  che  il  mancato  invio o la incompleta
compilazione  di  tale  documento  puo'  comportare  il rigetto della
domanda medesima.
  Infine  si  evidenzia la necessita' che, per gli stalloni destinati
alla riproduzione, siano state gia' individuate, dagli enti preposti,
le rispettive formule eritrocitarie.
  2.4. Modificazione gestore stazione di fecondazione.
  Si precisa, inoltre, che qualora successivamente alla presentazione
dei  richiesti  documenti, e nel corso del triennio, si verificassero
mutamenti   nelle   persone   fisiche   del   legale  rappresentante,
dell'amministratore  o degli altri soggetti sopra specificati, dovra'
essere  data tempestiva comunicazione a questo Ministero allegando le
certificazioni  sopramenzionate  per  le  persone  fisiche subentrate
nonche'  l'attestazione  o  la  quietanza  del versamento previsto al
successivo punto 5. Versamenti.
3.  Domande  intese  ad  ottenere  l'approvazione  alla  fecondazione
pubblica  e  privata  per  l'anno 1993 di cavalli di razza purosangue
inglese e trottatore.
  3.1.  Le domande, redatte in carta legale, devono essere inoltrate,
a   mezzo   raccomandata   o   consegnata   a   mano   al   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione generale produzione
agricola - Divisione II - Produzioni animali - Via XX Settembre, 20 -
00187  Roma,  entro e non oltre il 15 settembre 1992, quelle relative
alle  visite  ordinarie, ed entro il 31 dicembre 1992 quelle relative
alle  visite  straordinarie;  al  fine del rispetto del termine fara'
fede la data del timbro postale e per le domande consegnate a mano la
data del protocollo ministeriale.
  Nella   domanda,  di  cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo
(allegato 4), gli interessati devono indicare:
    a)  nome, cognome, dati anagrafici e residenza del proprietario o
possessore  degli  stalloni  (se trattasi di persona giuridica devono
essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante);
    b) codice fiscale o partita IVA del proprietario o del possessore
dello stallone;
    c)   nome   dei   singoli   stalloni  per  i  quali  si  richiede
l'approvazione.
  3.2.  Alla  domanda  devono  essere  allegati,  per  ciascuno degli
stalloni per i quali si chiede l'approvazione, i seguenti documenti:
   1) scheda informativa relativa alla domanda in argomento (allegato
5);
   2)  copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del
soggetto;
   3)  certificato  sanitario, rilasciato dal veterinario dell'unita'
sanitaria  locale (USL) competente per territorio, comprovante sia la
sanita'  che  l'avvenuta  prova  diagnostica  della  Malleina  ed  il
relativo esito;
   4)   attestazione   del  c/c  postale  o  quietanza  dell'avvenuto
versamento  della  quota  prevista  per  le  spese  della Commissione
nazionale  approvazione  stalloni  (cosi' come previsto al successivo
punto 5. Versamenti);
   5) performances della carriera sportiva dello stallone.
  Si  precisa che il mancato invio o la incompleta compilazione della
suddetta scheda informativa (allegato 5) cosi' come domande inoltrate
da  persone  diverse dal proprietario o dal possessore dello stallone
comportera' il rigetto della domanda medesima.
  3.3.  Qualora  la domanda sia intesa ad ottenere la approvazione di
stalloni  trottatori  alla  inseminazione  strumentale (con materiale
seminale fresco) per l'anno 1993, la stessa deve essere inoltrata con
i  relativi allegati, entro e non oltre il 30 settembre 1992, tramite
l'Associazione  nazionale  allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.)
con  sede in Roma, viale del Policlinico n. 131, la quale provvedera'
a farle pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro
e non oltre il 30 ottobre 1992, con il proprio parere in merito.
  Al  riguardo  si  applicano  le  disposizioni  gia'  previste nella
circolare  n. 12502 del 21 settembre 1983 relative alla inseminazione
strumentale per la specie equina.
  3.4. Raduni di visita.
  Si ricorda infine che i cavalli da sottoporre a visita debbono
essere  presentati  alla  Commissione,  nelle  localita' indicate dal
calendario di visita, accompagnati da:
    a) libretto segnaletico o certificato di origine;
    b) certificato di coggin-test e certificati di vaccinazione anti-
influenzale rilasciati dalle autorita' sanitarie competenti.
  3.5.  Si  precisa che anche per i cavalli stalloni di proprieta' di
enti   pubblici   e'   necessaria   l'autorizzazione   del  Ministero
dell'agricoltura   e   delle  foreste,  a  seguito  di  visita  della
Commissione nazionale stalloni.
  Si  fa  presente infine che i cavalli stalloni purosangue inglese e
trottatore  approvati  da  questo  Ministero,  su parere sempre della
Commissione  nazionale, possono essere utilizzati per la fecondazione
di  fattrici  di  razze  diverse  fermo  restando  che i puledri nati
possono  essere  registrati  nel  libro genealogico di competenza nel
rispetto delle norme stabilite per i rispettivi libri.
4. Rilascio attestati.
  Per   quanto   concerne   gli   attestati   di   approvazione  alla
fecondazione, si richiamano le disposizioni normative di cui all'art.
11  del  decreto  del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n.
1618,  recante  norme per la esecuzione della innanzi citata legge n.
127/63,   che  sanciscono  la  predisposizione  da  parte  di  questa
Amministrazione di appositi modelli sui quali dovranno essere redatti
gli attestati medesimi.
 Sempre  ai  fini  della  richiamata  unicita' di indirizzo selettivo
nazionale  e'  indispensabile  che  tutte  le funzioni amministrative
(rilascio   dei  bollettari  di  accoppiamento,  conservazione  delle
matrici) siano mantenute a livello nazionale e pertanto gli attestati
di  approvazione  alla  fecondazione  saranno inviati alle rispettive
associazioni    nazionali   allevatori   di   categoria,   le   quali
provvederanno   a   trasmetterli   ai   gestori   delle  stazioni  di
fecondazione  interessati,  unitamente  al  bollettario  contenente i
certificati  di accoppiamento ed al registro di monta modello A/ bis.
Il  bollettario  dovra'  essere restituito alle predette associazioni
entro  il  30 settembre 1993. Il registro di monta A/ bis, completato
dall'esito  della fecondazione ottenuta, sara' restituito alle stesse
associazioni entro il 30 settembre 1994.
  I  suddetti documenti (bollettari e mod. A/ bis) restano comunque a
disposizione  di  questo  Ministero  che  potra' in qualsiasi momento
procedere a verifiche ed ispezioni.
5. Versamenti.
  5.1.  Come  in  precedenza indicato gli interessati devono allegare
alla  domanda  di  autorizzazione  l'attestazione  o le quietanze dei
versamenti effettuati.
  Si ricorda che detti versamenti riguardano:
   1)   quota  spese  relative  al  funzionamento  della  Commissione
nazionale approvazione stalloni;
   2)    tassa   di   concessione   governativa   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  per  l'esercizio di una stazione di fecondazione
equina.
  Per  quanto attiene l'ammontare delle quote di rimborso spese rela-
tive  della Commissione nazionale approvazione stalloni esse sono de-
terminate  dal  decreto  ministeriale  18  giugno  1992,  n.  9728  e
precisamente:
    a)  L.  85.000 (da allegare alla domanda entro il 15 agosto 1992)
per  il  rilascio  dell'autorizzazione  a  gestire  una  stazione  di
fecondazione  equina pubblica e privata. Tale quota non e' dovuta dai
richiedenti  il  rinnovo  sempre  che  cio'  non  comporti  ulteriori
sopralluoghi  ed  accertamenti  (spostamento ubicazione, ampliamento,
ecc.,  della  stazione).  In  ogni  caso  e'  sempre  dovuta la quota
rimborso  spese  quando  o  sia  cambiata  la  ragione  sociale od il
nominativo del richiedente;
    b)  L.  85.000  per  ciascun  cavallo, per le richieste di visita
ordinaria  da  effettuarsi  a  mezzo raduni (da allegare alla domanda
entro il 15 settembre 1992);
    c)  L.  500.000  per  ciascun cavallo, per le richieste di visita
straordinaria da effettuarsi a mezzo raduni (da allegare alla domanda
presentata dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992).
  Inoltre,  solo  per  casi eccezionali, da valutare singolarmente da
parte  di  questa  Amministrazione,  e'  prevista  la possibilita' di
visita  straordinaria  a  domicilio.  In  tali casi si provvedera' ad
addebitare al richiedente oltre la prevista quota i costi delle altre
spese  necessarie  (missione,  viaggio  e soggiorno dei componenti la
Commissione).
  5.2.   Tali   quote   devono   essere   versate  dagli  interessati
direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione
al  cap.  3590  "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
dell'agricoltura   e  delle  foreste"  oppure,  tramite  c/c  postale
intestato  alla  medesima tesoreria provinciale, "Cap. 3590 - Entrate
eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste";  in  entrambe  le  modalita'  di  versamento: e' necessario
indicare  la  causale  del  versamento  "nome  o nomi degli stalloni"
oppure   "stazione  fecondazione  equina"  a  cui  il  versamento  si
riferisce.
  Per  quanto  concerne  invece  la  tassa di concessione governativa
relativa  al  rilascio  o  al  rinnovo  della  autorizzazione  per la
gestione  della  stazione  di  fecondazione sia pubblica che privata,
l'ammontare  di detta tassa, fissata dal decreto del Presidente della
Repubblica  n.  641  del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni -
Tariffa  19  a), e', attualmente, pari a L. 1.137.000 in virtu' degli
aumenti stabiliti dalla legge 22 giugno 1991, n. 230, con effetto dal
1 gennaio 1992.
  Tale  somma  deve  essere  versata dagli interessati esclusivamente
mediante  c/c  postale  n.  8003  prestampato, disponibile presso gli
Uffici PP.TT., intestato all'ufficio del registro - Tasse concessioni
governative  di Roma, recante sul retro la motivazione del versamento
"Tassa  concessione  governativa  per autorizzazione alla gestione di
stazioni di monta equina".
  Mentre  si  resta  in  attesa di cortese riscontro, si invitano gli
organismi  in  indirizzo  a  voler  dare  alla  presente circolare la
massima diffusione tra gli operatori del settore.
                                                   Il Ministro: GORIA