IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
aprile  1992  concernente  la  delega del Presidente del Consiglio al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che,
fra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  81  del  6  aprile  1992,  concernente  misure
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto il verbale di  sopralluogo,  eseguito  l'8  giugno  1992  dal
Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dal quale si
evince  una  situazione  di  pericolo  incombente in localita' Rupe e
Sottocastello nel comune
di Tolve;
  Vista la nota n. 3517 del 25 maggio 1992 con la quale il comune  di
Tolve trasmette un progetto generale pari a L. 21.500.000.000 oltre a
un  progetto stralcio di L. 2.000.000.000 per l'eliminazione del piu'
urgente pericolo incombente in localita' Rupe e Sottocastello;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  consentire,   comunque,   un   primo
intervento   teso  alla  eliminazione  del  piu'  immediato  pericolo
incombente, valutato in lire 1.300 milioni;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in  deroga  all'art.  3  del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per gli interventi di cui in premessa e'  assegnata  al  comune  di
Tolve la somma di L. 1.300.000.000.