IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sui
redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;
  Visto il decreto-legge 22 novembre 1991, n.  369,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 22 gennaio 1992, n. 17, con cui e' stata
disposta, tra l'altro, la sospensione dal  24  novembre  1991  al  31
maggio  1992  dei termini per il versamento delle ritenute effettuate
sui redditi di lavoro dipendente e su quelli ad essi  assimilati  nei
confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale ed artigianale
aventi  domicilio  fiscale  nelle province di Trieste e Gorizia e nei
comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A  all'accordo
tra Italia e Iugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5  del  citato  decreto-legge  22
novembre 1991, n. 369, il quale  stabilisce  che  il  recupero  delle
imposte  dovute  e  non  versate  ai sensi del precedente art. 3 deve
avvenire  senza  aggravio  di  interessi  ed  altri  oneri   mediante
versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1 luglio 1992 e rinvia
ad un decreto ministeriale la fissazione delle relative modalita';
  Considerata, pertanto, la necessita' di fissare modalita' e termini
per il recupero delle imposte oggetto della sospensione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I soggetti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1991,
n.  369,  convertito  dalla  legge  22 gennaio 1992, n. 17, esercenti
attivita' commerciale ed  artigianale  ed  aventi  domicilio  fiscale
nelle  province  di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di
Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra Italia e Iugoslavia di
cui alla legge 5 marzo  1985,  n.  129,  che  hanno  usufruito  della
sospensione  dei  termini  di  versamento  di ritenute sui redditi di
lavoro dipendente e ad essi assimilati scadenti tra  il  24  novembre
1991  e  il  31  maggio  1992,  devono  corrispondere  le imposte non
versate, senza applicazione di interessi ed altri oneri,  secondo  le
disposizioni dell'articolo che segue.