IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione; Visto il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, con cui e' stata disposta, tra l'altro, la sospensione dal 24 novembre 1991 al 31 maggio 1992 dei termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e su quelli ad essi assimilati nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale ed artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra Italia e Iugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129; Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, il quale stabilisce che il recupero delle imposte dovute e non versate ai sensi del precedente art. 3 deve avvenire senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1 luglio 1992 e rinvia ad un decreto ministeriale la fissazione delle relative modalita'; Considerata, pertanto, la necessita' di fissare modalita' e termini per il recupero delle imposte oggetto della sospensione; Decreta: Art. 1. I soggetti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, esercenti attivita' commerciale ed artigianale ed aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra Italia e Iugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati scadenti tra il 24 novembre 1991 e il 31 maggio 1992, devono corrispondere le imposte non versate, senza applicazione di interessi ed altri oneri, secondo le disposizioni dell'articolo che segue.