IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che disciplina
il minimale di retribuzione ai fini  del  calcolo  dei  contributi  e
delle  prestazioni  per  il  Fondo  di previdenza per il personale di
volo;
  Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1989 (Gazzetta  Ufficiale
n.  81  del  7 aprile 1989) con il quale, in applicazione del comma 3
del sopra  citato  art.  4,  e'  stata  approvata  la  tabella  delle
retribuzioni  minime  mensili da valere ai fini predetti per ciascuna
categoria del personale di volo;
  Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione triennale delle
retribuzioni minime anzidette, secondo il disposto del  comma  4  del
predetto art. 4 della legge n. 480/1988;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo;
                              Decreta:
  Con effetto dalla data di scadenza del triennio di validita'  della
tabella  allegata  al  decreto  ministeriale  28 febbraio 1989, nelle
premesse indicato, sono  fissate,  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  di  cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480,
le nuove retribuzioni  minime  mensili  per  ciascuna  categoria  del
personale  di  volo  dipendente  dalle aziende di navigazione aerea e
dalle aziende di  costruzioni  aeronautiche,  nelle  misure  indicate
nella allegata tabella A.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 giugno 1992
                                                  Il Ministro: MARINI