IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO  DELL'INTERNO,  IL
MINISTRO  DI  GRAZIA  E  GIUSTIZIA,  IL  MINISTRO  DELLE FINANZE E IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   5   luglio  1991,  n.  197,  recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e  dei  titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio" ed in particolare  l'art.
4, comma 2, relativo alla determinazione delle condizioni in presenza
delle   quali   altri  intermediari  possono,  su  richiesta,  essere
abilitati dal Ministro del tesoro  ad  effettuare  le  operazioni  di
trasferimento di cui allo stesso art. 1 del citato decreto-legge;
  Attesa la necessita' di provvedere in merito;
  Sentita  la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per le
societa' e la borsa (Consob);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le condizioni per la presentazione della domanda  di  abilitazione,
ai  sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, ad
effettuare, nei limiti  delle  proprie  attivita'  istituzionali,  le
operazioni  di  trasferimento  di  cui all'art. 1 della stessa legge,
sussistono in presenza dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui  agli
articoli  8  e  9  della  legge  medesima  nonche'  di almeno uno dei
seguenti requisiti:
    a) iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, della legge
5 luglio 1991, n. 197;
    b) svolgimento di una o piu' delle attivita'  previste  dall'art.
4,   comma  2,  della  citata  legge  5  luglio  1991,  n.  197,  con
sottoposizione a specifiche norme di vigilanza sulla  base  di  leggi
speciali,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 8, comma 2-ter, della
stessa legge;
    c) svolgimento di una o piu' delle attivita'  previste  dall'art.
4,  comma  2,  della  legge 5 luglio 1991, n. 197, e capitale sociale
versato  non  inferiore  a  lire  50  miliardi,  limitatamente   alle
operazioni  di  trasferimento effettuate esclusivamente nei confronti
delle societa' dello stesso gruppo ai sensi dell'art. 2359,  primo  e
secondo comma, del codice civile.