IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" ed in particolare l'art. 4, comma 2, relativo alla determinazione delle condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui allo stesso art. 1 del citato decreto-legge; Attesa la necessita' di provvedere in merito; Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob); Decreta: Art. 1. Le condizioni per la presentazione della domanda di abilitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, ad effettuare, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della stessa legge, sussistono in presenza dei requisiti di onorabilita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima nonche' di almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, della legge 5 luglio 1991, n. 197; b) svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dall'art. 4, comma 2, della citata legge 5 luglio 1991, n. 197, con sottoposizione a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-ter, della stessa legge; c) svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dall'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, e capitale sociale versato non inferiore a lire 50 miliardi, limitatamente alle operazioni di trasferimento effettuate esclusivamente nei confronti delle societa' dello stesso gruppo ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile.