IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1982,  n.  348,  recante norme per la
costituzione di cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a  garanzia  di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
 Visto  in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n.
348, che stabilisce i requisiti che debbono  essere  posseduti  dalle
societa'  autorizzate  all'esercizio  del  ramo  cauzione  per essere
iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera c) dell'articolo  in
parola;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente
l'elenco delle societa' di assicurazione in  possesso  dei  requisiti
previsti  dalla  legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di
cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni  assunte
verso lo Stato ed altri enti pubblici;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  14  maggio  1992,  di
inserimento della MAA - Assicurazioni auto e rischi  diversi  S.p.a.,
con sede legale in Milano, nel predetto elenco;
  Vista  la  nota  in  data  8  giugno  1992, n. 230735, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse   collettivo   -   ISVAP,   ha  proposto  la  cancellazione
dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data  15
aprile  1992,  della SIDA - Societa' italiana di assicurazioni S.p.a.
con sede in Roma, in quanto la stessa societa' non e'  all'attualita'
in  possesso  dei  requisiti  previsti dalla legge 10 giugno 1982, n.
348, per la costituzione  di  cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a
garanzia  di  obbligazioni  assunte  verso  lo  Stato  ed  altri enti
pubblici;
  Vita la nota in data 29 maggio 1992, con la quale la  Compagnia  di
assicurazione  di  Milano  S.p.a.,  con sede in Milano, gia' inserita
nell'elenco di cui al predetto decreto ministeriale in data 15 aprile
1992, ha precisato che la denominazione sociale in  forma  abbreviata
della stessa compagnia e' Milano assicurazioni S.p.a.;
  Ritenuta quindi l'opportunita' di cancellare dall'elenco, di cui al
citato  decreto  ministeriale  in  data  15  aprile  1992,  la SIDA -
Societa' italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;
  Ritenuta altresi'  l'opportunita'  di  integrare  il  sopraindicato
decreto  ministeriale  in data 15 aprile 1992 con l'indicazione della
predetta denominazione sociale in forma abbreviata della Compagnia di
assicurazione di Milano S.p.a., gia' elencata nello stesso decreto in
data 15 aprile 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  la  SIDA - Societa'
italiana di  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  legale  in  Roma,  e'
cancellata  dall'elenco  delle  societa' di assicurazione in possesso
dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui  al
decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse.