IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 5 e 6  della  legge  13  maggio  1983,  n.  198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno  1983,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme
per il funzionamento del comitato di  cui  all'art.  5  della  citata
legge n. 198/1983;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante  le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla  Corte
dei  conti  il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374,
concernente   la   determinazione   delle   aliquote   d'imposta   di
fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;
  Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte
dei  conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, e
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  135  del  12  giugno  1987,
concernente  l'iscrizione in tariffa di un tipo di condizionamento di
fiammiferi denominato "Maxi-Box";
  Visto il decreto ministeriale 27  dicembre  1988,  registrato  alla
Corte  dei  conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n.
314, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio  1989,
concernente  la  variazione  dell'aliquota d'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta  per
singolo condizionamento;
  Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte
dei  conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16, e
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del  19  maggio  1990,
concernente  tra  l'altro  l'iscrizione  nella  tariffa di vendita di
nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi;
  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1990, registrato alla Corte
dei conti il 28 giugno 1990, registro n. 17 Finanze,  foglio  n.  62,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  2  luglio 1990,
concernente la variazione della tariffa di vendita  al  pubblico  dei
fiammiferi,   la  rideterminazione  delle  aliquote  di  imposta  sui
fiammiferi con decorrenza  27  giugno  1990  nonche'  delle  aliquote
d'imposta  di  fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi e la
radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico  di  alcuni  tipi  di
fiammiferi;
  Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1991, registrato alla Corte
dei  conti il 26 giugno 1991, registro n. 22 Monopoli, foglio n. 283,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  1  luglio  1991,
concernente  fra  l'altro  la  variazione della tariffa di vendita al
pubblico di fiammiferi e rideterminazione delle aliquote  di  imposta
di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1991;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte
dei  conti  il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con  il
quale  l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato
nella misura del 9,50 per cento;
  Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 27  maggio  1992
dalla   commissione   di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
  Viste le proposte presentate in data 26 giugno 1992  dall'anzidetto
comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di
procedere  ad  una revisione della tariffa di vendita al pubblico dei
fiammiferi,  con  la  variazione  dei  prezzi   di   vendita   e   la
rideterminazione  delle  aliquote d'imposta di fabbricazione nonche',
l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi  di  fiammiferi  denominati
"Lady-S" e "Maxi-Box S";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, due nuovi tipi
di condizionamenti di fiammiferi, denominati "Lady-S" e "Maxi-Box  S"
le cui caratteristiche sono cosi' determinate:
  a)   Scatola   di  cartoncino  a  tiretto  passante  contenente  20
fiammiferi legno paraffinato, amorfo denominata "Lady-S":
  Fiammifero:
   lunghezza senza capocchia: mm 44;
   lunghezza con capocchia: mm 45;
   calibro o diametro: mm 2,2 x 2,1;
   tolleranza massima misure: 2%.
 Involucro:
    a) esterno:
    dimensioni: mm 57 x 36 x 8/53 x 35,5 x 9,4;
    grammatura cartoncino: g/mq da 280 a 320;
    b) interno:
    dimensioni: mm 57 x 35 x 7/53 x 34,5 x 8,4;
    grammatura cartoncino: g/mq da 270 a 290;
    c) contenuto involucro: 20 fiammiferi.
  Tolleranza nel contenuto: 4%.
 Raspante o ruvido: su un solo lato.
 Impacco: espositore in cartoncino contenente 50 scatole.
 Imballo:  standard,  in  scatoloni  di  cartone   ondulato   da   20
espositori.
 Varie:  paraffinatura  tale  da  consentire la combustione di almeno
meta' del fiammifero in posizione verticale.
  b) Scatola di fiammiferi denominata  "Maxi-Box  S"  con  ruvido  al
fosforo amorfo:
   dimensioni  della  scatola;  dimensioni  e  numero  dei fiammiferi
uguale  al  tipo  "Maxi-Box",  iscritto  in   tariffa   con   decreto
ministeriale 16 aprile 1987 gia' citato nelle premesse;
   striscia  per  l'accensione  con  fosforo  amorfo  sui  due lati e
conseguente fiammifero con capocchia di sicurezza.
  Il prezzo di vendita al pubblico  per  i  suddetti  nuovi  tipi  di
fiammiferi  e  le  relative aliquote di imposta di fabbricazione sono
stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2  e  3  del  presente
decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del  decreto  ministeriale
22  dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche
contrassegno da applicare su ciascun condizionamento  di  "Lady-S"  e
"Maxi-Box S".
  All'art.  1,  paragrafo  II,  dello  stesso decreto ministeriale 22
dicembre 1958 e successive modificazioni,  e'  aggiunto  il  seguente
numero:
   44)  colore  "rosso-giallo"  con legenda "Svedesi" in basso per la
scatola di cartoncino con 20 fiammiferi di legno  paraffinato  amorfo
denominati "Lady-S".
  Fino  a  quando  non sara' possibile disporre della specifica marca
contrassegno di cui ai due commi precedenti, possono essere applicate
sul nuovo tipo di fiammifero "Lady-S" le marche indicate all'art.  1,
n. 8, del ripetuto decreto-ministeriale 22 dicembre 1958.
  La marca contrassegno da applicare sulla scatola di "Maxi-Box S" e'
quella  di  colore  "rosso violaceo", indicata all'art. 1, n. 43, del
decreto ministeriale 16 aprile 1987, gia' citato nelle premesse.