IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
in  materia  di  ingresso  e  soggiorno  in   Italia   di   cittadini
extracomunitari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia e  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'erogazione di contributi alle regioni per le attivita'  di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, e' autorizzata la spesa di ulteriori lire 30 miliardi per  l'anno
finanziario 1992. 
  2. La meta' delle  somme  stanziate  al  comma  1  e'  riservata  a
programmi regionali integrati  diretti  all'attuazione,  per  singole
aree territoriali, di centri, beni e servizi  successivi  alla  prima
accoglienza. 
 3. L'entita' del contributo di cui al comma  2  e'  determinata  dal
Comitato previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro
26 luglio 1990, n. 244, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  193
del 20 agosto 1990. A tal fine  il  Comitato  deve  tener  conto,  in
particolare, delle strutture  e  dei  servizi  di  prima  accoglienza
realizzati dalla  regione,  del  complesso,  dell'efficacia  e  della
organicita' degli interventi e dei servizi previsti e del numero  dei
soggetti  interessati  dal  programma  regionale   presentato.   Tale
Comitato e' presieduto da  un  rappresentante  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri o, se nominato, del Ministro per gli  italiani
all'estero e l'immigrazione. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  lire  30  miliardi  per  l'anno   1992,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  "Interventi
a favore dei lavoratori immigrati  e  disciplina  dell'attivita'  dei
girovaghi". 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.