IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  concernenti  il  differimento  di  termini  previsti da
disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 1992;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Occupazione d'urgenza
  1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del  termine,
di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971,
n.  865,  da  ultimo prorogata dall'articolo 22 della legge 20 maggio
1991, n. 158, e' ulteriormente prorogata di due anni.