IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto il verbale di sopralluogo, eseguito il 22 giugno 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente che rende indispensabili ed urgenti i lavori necessari a ripristinare il normale deflusso delle acque a monte, mediante opere di smaltimento, opportunamente dimensionate, oltre a provvedere alla sistemazione generale della zona mediante opere idrauliche ed interventi di consolidamento; Visto che il sindaco del comune di Santo Stefano Camastra, nel verbale di che trattasi, richiede un primo finanziamento di L. 2.500.000.000per gli interventi a carattere prioritario a fronte di un progetto generale che prevede la spesa di L. 4.363.000.000 occorrente per la sistemazione complessiva della zona disastrata; Vista la nota n. 6122 in data 23 giugno 1992 inviata dal sindaco, a conferma della richiesta riportata nel verbale anzidetto; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo intervento per assicurare lo smaltimento delle acque del tratto di valle limitrofo alle abitazioni al fine della eliminazione del piu' immediato pericolo incombente, valutato in L. 500.000.000, da definirsi con apposito progetto stralcio esecutivo; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Santo Stefano Camastra la somma di L. 500.000.000.