IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
aprile  1992  concernente  la  delega del Presidente del Consiglio al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che,
fra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  81  del  6  aprile  1992,  concernente  misure
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto il verbale di sopralluogo, eseguito il  22  giugno  1992  dal
Gruppo nazionale difesa catastofi idrogeologiche, dal quale si evince
uno  stato di pericolo incombente che rende indispensabili ed urgenti
i lavori necessari a ripristinare il normale deflusso delle  acque  a
monte,  mediante  opere  di smaltimento, opportunamente dimensionate,
oltre a provvedere alla sistemazione  generale  della  zona  mediante
opere idrauliche ed interventi di consolidamento;
  Visto  che  il  sindaco  del  comune di Santo Stefano Camastra, nel
verbale di che  trattasi,  richiede  un  primo  finanziamento  di  L.
2.500.000.000per  gli  interventi a carattere prioritario a fronte di
un progetto  generale  che  prevede  la  spesa  di  L.  4.363.000.000
occorrente per la sistemazione complessiva della zona disastrata;
  Vista la nota n. 6122 in data 23 giugno 1992 inviata dal sindaco, a
conferma della richiesta riportata nel verbale anzidetto;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   la   necessita'   di  consentire,  comunque,  un  primo
intervento per assicurare lo smaltimento delle acque  del  tratto  di
valle  limitrofo  alle abitazioni al fine della eliminazione del piu'
immediato  pericolo  incombente,  valutato  in  L.  500.000.000,   da
definirsi con apposito progetto stralcio esecutivo;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli  ed in deroga all'art. 3 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23  maggio
1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Santo Stefano Camastra la somma di L. 500.000.000.