IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992 concernente la delega del  Presidente  del  Consiglio  al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987,  che,
fra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 2242  del  26  marzo  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  6  aprile  1992, concernente misure
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il  verbale di sopralluogo, eseguito il 16 dicembre 1988 dal
Gruppo nazionale  difesa  catastrofi  idrogeologiche,  dal  quale  si
evince  uno  stato  di  pericolo  incombente  in localita' Tintoria e
Baglitto nel comune di Roccella Valdemone;
  Vista la nota n. 2993 senza data del comune di  Roccella  Valdemone
con  la  quale  si  trasmette un progetto generale per il risanamento
dell'area Tintoria pari  a  lire  22.200.000.000  comprensivo  di  un
progetto stralcio di L.  1.520.000.000;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  agli  interventi  piu'
urgenti  per  i  quali  si  ritiene  di  dover  dare  la   precedenza
all'esecuzione, mediante il citato progetto stralcio, di alcuni pozzi
indicati nel progetto generale;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli  ed in deroga all'art. 3 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23  maggio
1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Roccella Valdemone la somma di L. 1.500.000.000.