IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali
in   ordine  alle  azioni  necessarie  per  armonizzare  la  politica
economica nazionale con le politiche comunitarie,  nonche'  l'art.  5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2506 in data 26 luglio 1988,  relativo  al  programma  comunitario  a
favore  della  riconversione  delle zone dell'industria cantieristica
(Renaval);
  Vista la legge 19  marzo  1990,  n.  55,  e  le  sue  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  disposizioni  per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  Viste  le  decisioni  in  data  16  dicembre  1991  con le quali la
Commissione  delle  Comunita'  europee  ha  approvato  il   programma
relativo  alla  riconversione  dell'area  cantieristica della regione
Veneto, dell'area centro-orientale ligure e del bacino  cantieristico
di  Trieste  e  Gorizia; all'uopo prevedendo l'intervento finanziario
comunitario e la quota della partecipazione italiana;
  Considerato che a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  dalla
Commissione  delle  Comunita'  europee in tale contesto, ammontanti a
circa lire 31,571 miliardi, sul Fondo europeo di sviluppo  regionale,
per  il  periodo  1991-1993,  occorre  provvedere  ad  assicurare  le
necessarie risorse nazionali pubbliche;
  Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art.  3
della  citata  legge  n.  183/87,  possono  essere  finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento,  per  le  zone  di  crisi  cantieristica
richiamate in premessa, quali risultano dalle decisioni comunitarie e
riprese  nei  relativi  programmi operativi, riguardano: investimenti
immateriali  (consulenze,  analisi  settoriali  ecc.),   aiuti   agli
investimenti  per  le  piccole e medie imprese, infrastrutture per lo
sviluppo di attivita' economiche.
  2. Dette linee di  intervento,  unitamente  alle  relative  risorse
finanziarie  nazionali pubbliche per ciascuna regione, sono riportate
nella tabella allegata che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera.
  3.  Il  finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 50,760
miliardi di lire, e' assicurato per lire 24,552 miliardi con  risorse
da  reperire  in  base  all'art.  15  della legge n. 317/91, per lire
11,256 miliardi con disponibilita' delle regioni e degli  altri  enti
territoriali  interessati,  e per lire 14,952 miliardi a valere sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5  della  legge
16  aprile  1987,  n.  183; l'intervento del Fondo di rotazione viene
stabilito,  in  termini  di  cassa,  in  lire  7,481   miliardi   per
l'esercizio 1992 e in lire 7,471 miliardi per l'esercizio 1993.
  4.  Fermo  restando  il  riferimento  alle  singole  annualita' del
programma la quota nazionale a carico del Fondo di  rotazione  verra'
erogata  secondo  le  modalita'  indicate  all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla  base  di
motivate  richieste  inoltrate  contestualmente  al Fondo stesso e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  5. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato  sulla  base
delle  informazioni  contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione,
da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto
informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria  generale
dello Stato.
  6.  Il  Fondo  di rotazione in relazione alle risorse trasferite in
favore delle regioni e degli altri soggetti interessati,  effettua  i
necessari  controlli  avvalendosi  delle  strutture  della Ragioneria
generale dello Stato anche in  collaborazione  con  l'amministrazione
centrale interessata.
  7.  Per  quanto  riguarda  gli  interventi  a  favore delle imprese
industriali per le quali  e'  applicabile  la  legge  n.  317/91,  il
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato versa al
Fondo di rotazione, a valere sulle disponibilita' di cui all'art.  15
della stessa legge n. 317/91, la somma di 24,552 miliardi di lire, ed
i  trasferimenti  ai  beneficiari  finali  del contributo nazionale e
comunitario saranno effettuati dal Fondo di rotazione, in  attuazione
dei    provvedimenti    di   concessione   adottati   dal   Ministero
dell'industria.
   Roma, 12 giugno 1992
                              Il presidente delegato: CIRINO POMICINO