IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2506 in data 26 luglio 1988, relativo al programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (Renaval); Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e le sue modifiche ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Viste le decisioni in data 16 dicembre 1991 con le quali la Commissione delle Comunita' europee ha approvato il programma relativo alla riconversione dell'area cantieristica della regione Veneto, dell'area centro-orientale ligure e del bacino cantieristico di Trieste e Gorizia; all'uopo prevedendo l'intervento finanziario comunitario e la quota della partecipazione italiana; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunita' europee in tale contesto, ammontanti a circa lire 31,571 miliardi, sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento, per le zone di crisi cantieristica richiamate in premessa, quali risultano dalle decisioni comunitarie e riprese nei relativi programmi operativi, riguardano: investimenti immateriali (consulenze, analisi settoriali ecc.), aiuti agli investimenti per le piccole e medie imprese, infrastrutture per lo sviluppo di attivita' economiche. 2. Dette linee di intervento, unitamente alle relative risorse finanziarie nazionali pubbliche per ciascuna regione, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 50,760 miliardi di lire, e' assicurato per lire 24,552 miliardi con risorse da reperire in base all'art. 15 della legge n. 317/91, per lire 11,256 miliardi con disponibilita' delle regioni e degli altri enti territoriali interessati, e per lire 14,952 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; l'intervento del Fondo di rotazione viene stabilito, in termini di cassa, in lire 7,481 miliardi per l'esercizio 1992 e in lire 7,471 miliardi per l'esercizio 1993. 4. Fermo restando il riferimento alle singole annualita' del programma la quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate contestualmente al Fondo stesso e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 6. Il Fondo di rotazione in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, effettua i necessari controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato anche in collaborazione con l'amministrazione centrale interessata. 7. Per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese industriali per le quali e' applicabile la legge n. 317/91, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa al Fondo di rotazione, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 15 della stessa legge n. 317/91, la somma di 24,552 miliardi di lire, ed i trasferimenti ai beneficiari finali del contributo nazionale e comunitario saranno effettuati dal Fondo di rotazione, in attuazione dei provvedimenti di concessione adottati dal Ministero dell'industria. Roma, 12 giugno 1992 Il presidente delegato: CIRINO POMICINO