IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 15 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e le sue modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Viste le decisioni in data 6 giugno 1990 con le quali la Commissione delle Comunita' europee ha approvato i quadri comunitari di sostegno relativi alle zone di cui all'obiettivo 5b; Visti i programmi operativi approvati dalla Commissione delle Comunita' europee, in particolare per quanto riguarda l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle zone sopracitate; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunita' europee in tale contesto, ammontanti complessivamente a circa lire 209,60 miliardi di lire a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento, per le zone richiamate in premessa, quali risultano dai quadri comunitari di sostegno e nei relativi programmi operativi, riguardano: il riorientamento e l'adeguamento della produzione agricola, lo sviluppo in altri settori, quali turismo, risorse umane, ecc. 2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, relative a dette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione, nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera. 3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 365,06 miliardi di lire, e' assicurato per lire 28,41 miliardi con le risorse di cui all'art. 15 della legge n. 317/91, per lire 189,63 miliardi con disponibilita' delle regioni e degli altri enti territoriali interessati, e per lire 147,02 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 4. L'intervento del Fondo di rotazione viene stabilito, in termini di cassa, in lire 73,50 miliardi per l'esercizio 1992 ed in lire 73,52 miliardi per l'esercizio 1993. 5. Fermo restando il riferimento alle singole annualita' del programma la quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate contestualmente al Fondo stesso e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le regioni potranno accedere ai pagamenti relativi alla seconda annualita' allorche' avranno erogato un importo non inferiore al 60 per cento della prima annualita' del programma, riferita alla quota comunitaria e a quella nazionale. 6. Lo stato di avanzamento delle azioni valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 7. Il Fondo di rotazione in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, effettua i necessari controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate. 8. Per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese industriali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa al Fondo di rotazione, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 317/91, la somma di 28,41 miliardi di lire; i trasferimenti ai beneficiari finali del contributo nazionale e comunitario saranno effettuati dal Fondo di rotazione, in attuazione dei provvedimenti di concessione adottati dal Ministero dell'industria. Roma, 12 giugno 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO