IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 15 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi    ai    compiti   del   CIPE   e   degli   altri   Comitati
interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare  la
politica  economica  nazionale  con le politiche comunitarie, nonche'
l'art. 5 che ha istituito il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052  in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei   Fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253 in data  19  dicembre  1988,  relativo  al  coordinamento  degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254  in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55,  e  le  sue  modificazioni  ed
integrazioni,  recante  nuove  disposizioni  per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  Viste  le  decisioni  in  data  6  giugno  1990  con  le  quali  la
Commissione delle Comunita' europee ha approvato i quadri  comunitari
di sostegno relativi alle zone di cui all'obiettivo 5b;
  Visti  i  programmi  operativi  approvati  dalla  Commissione delle
Comunita' europee, in particolare per  quanto  riguarda  l'intervento
del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle zone sopracitate;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalla
Commissione delle Comunita'  europee  in  tale  contesto,  ammontanti
complessivamente  a  circa  lire 209,60 miliardi di lire a valere sul
Fondo europeo  di  sviluppo  regionale,  per  il  periodo  1991-1993,
occorre  provvedere  ad  assicurare  le  necessarie risorse nazionali
pubbliche;
  Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art.  3
della  citata  legge  n.  183/87,  possono  essere  finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Vista la proposta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento,  per le zone richiamate in premessa,
quali risultano dai quadri comunitari  di  sostegno  e  nei  relativi
programmi  operativi,  riguardano:  il riorientamento e l'adeguamento
della produzione  agricola,  lo  sviluppo  in  altri  settori,  quali
turismo, risorse umane, ecc.
  2.  Le  risorse  finanziarie  nazionali pubbliche, relative a dette
linee di intervento, sono  riportate,  per  ciascuna  regione,  nelle
tabelle   allegate   che  formano  parte  integrante  della  presente
delibera.
  3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari  a  365,06
miliardi  di  lire,  e'  assicurato  per  lire  28,41 miliardi con le
risorse di cui all'art. 15 della legge n.  317/91,  per  lire  189,63
miliardi   con  disponibilita'  delle  regioni  e  degli  altri  enti
territoriali interessati, e per lire 147,02 miliardi a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183;
  4. L'intervento del Fondo di rotazione viene stabilito, in  termini
di  cassa,  in  lire  73,50  miliardi per l'esercizio 1992 ed in lire
73,52 miliardi per l'esercizio 1993.
  5. Fermo  restando  il  riferimento  alle  singole  annualita'  del
programma  la  quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra'
erogata secondo le modalita' indicate  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di
motivate richieste inoltrate contestualmente al  Fondo  stesso  e  al
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  Le
regioni  potranno  accedere  ai  pagamenti  relativi   alla   seconda
annualita'  allorche'  avranno erogato un importo non inferiore al 60
per cento della prima annualita' del programma, riferita  alla  quota
comunitaria e a quella nazionale.
  6.  Lo  stato di avanzamento delle azioni valutato sulla base delle
informazioni contabili fatte pervenire  al  Fondo  di  rotazione,  da
parte  dei  soggetti  responsabili dell'attuazione, anche su supporto
informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria  generale
dello Stato.
  7.  Il  Fondo  di rotazione in relazione alle risorse trasferite in
favore delle regioni e degli altri soggetti interessati,  effettua  i
necessari  controlli  avvalendosi  delle  strutture  della Ragioneria
generale  dello  Stato,  anche  in  collaborazione   con   le   altre
amministrazioni centrali interessate.
  8.  Per  quanto  riguarda  gli  interventi  a  favore delle imprese
industriali,   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   versa  al  Fondo  di  rotazione,  a  valere  sulle
disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n.  317/91, la somma di
28,41 miliardi di lire; i trasferimenti  ai  beneficiari  finali  del
contributo  nazionale  e  comunitario saranno effettuati dal Fondo di
rotazione, in attuazione dei provvedimenti  di  concessione  adottati
dal Ministero dell'industria.
   Roma, 12 giugno 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO