IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 165; Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b), della legge n. 833/1978; Visto il proprio decreto 4 ottobre 1991; Considerato che tra le categorie a rischio cui offrire gratuitamente la vaccinazione antiepatite virale B figurano il personale della Polizia di Stato, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai comandi municipali dei vigili urbani; Considerato altresi' che agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono affidati istituzionalmente compiti per il cui espletamento gli stessi sono esposti a rischio di contagio da virus epatite B; Ritenuto di dover aggiornare il proprio decreto 4 ottobre 1991; Decreta: Art. 1. La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente anche agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Roma, 22 giugno 1992 Il Ministro: DE LORENZO