IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 165;
  Visti gli articoli 5, comma 3, e 6,  lettera  b),  della  legge  n.
833/1978;
  Visto il proprio decreto 4 ottobre 1991;
  Considerato   che   tra   le   categorie   a  rischio  cui  offrire
gratuitamente  la  vaccinazione  antiepatite  virale  B  figurano  il
personale  della  Polizia  di  Stato,  gli  appartenenti all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti
di custodia, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai  comandi
municipali dei vigili urbani;
  Considerato altresi' che agli appartenenti al Corpo forestale dello
Stato sono affidati istituzionalmente compiti per il cui espletamento
gli stessi sono esposti a rischio di contagio da virus epatite B;
  Ritenuto di dover aggiornare il proprio decreto 4 ottobre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  vaccinazione  antiepatite  B  deve essere offerta gratuitamente
anche agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
   Roma, 22 giugno 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO