Con  decreto  ministeriale  12  giugno 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Chieti che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio
della provincia di Chieti S.p.a.";
    la costituzione della societa' per  azioni  "Cassa  di  risparmio
della provincia di Chieti S.p.a." con un capitale sociale iniziale di
lire 80 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso dei beni e
dei  diritti  di  qualsiasi  natura di cui il vecchio ente creditizio
risulta titolare, ad eccezione di una somma di lire 300  milioni  per
disponibilita' liquide;
    l'adozione   dello   statuto  della  "Cassa  di  risparmio  della
provincia di Chieti S.p.a.", abilitata  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera'  la  denominazione  di "Fondazione Cassa di risparmio della
provincia di Chieti";
    l'aumento di capitale, e la connessa modifica  statutaria,  della
Cassa  di  risparmio  della  provincia  di  Chieti S.p.a., da lire 80
miliardi a lire 100 miliardi mediante emissione di  azioni  ordinarie
riservate alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. che
acquisira'  una  partecipazione  del  20%  nel  capitale della S.p.a.
bancaria.  A  seguito  dell'operazione,  che  verra'  deliberata  con
l'esclusione del diritto di opzione, la quota di partecipazione della
"Fondazione"  nella  Cassa  di  risparmio  della  provincia di Chieti
S.p.a. si attestera' all'80%.
   La Cassa di risparmio della provincia  di  Chieti  contestualmente
alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria
nella  "Cassa  di  risparmio della provincia di Chieti S.p.a.", fatto
salvo  il  compimento  degli   atti   connessi   alla   modificazione
dell'oggetto  sociale,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato  decreto
legislativo  n.   356/9z0,   dovra'   cessare   l'esercizio   diretto
dell'impresa bancaria.