IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, che, tra l'altro, ha introdotto innovazioni relativamente al riscatto del periodo del corso legale di laurea previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Considerato che il personale civile dello Stato che intenda riscattare il periodo di studi universitari, successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 694, deve corrispondere un contributo calcolato sulla base di coefficienti attuariali, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro; Visto il proprio decreto dell'8 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1983 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 4 giugno 1983; Visto il parere n. 155/88 con il quale il Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione III dell'8 novembre 1988, nell'esprimersi favorevolmente all'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto da un funzionario statale contro il provvedimento di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea, ha richiesto, tra l'altro, l'annullamento, con la pubblicita' prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, del decreto del Ministro del tesoro in data 8 aprile 1983, con il quale, in applicazione dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, sono stati stabiliti i coefficienti attuariali per la determinazione del contributo di riscatto del corso legale di laurea da parte dei dipendenti civili dello Stato; Rilevato che l'annullamento del decreto ministeriale in data 8 aprile 1983 e' stato richiesto in quanto, per la determinazione del contributo di riscatto del corso legale di laurea, sono stati adottati i medesimi coefficienti stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per la costituzione di rendita vitalizia riversibile presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non tenendo conto del fatto che nel sistema pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti l'eta' pensionabile e' di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque per le donne, mentre nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili dello Stato non e' inferiore a sessantacinque anni per entrambi i sessi; Rilevato, altresi', che l'impiego dei medesimi coefficienti attuariali crea disparita' di trattamento nei confronti dei dipendenti dello Stato rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S.; Ritenuto che, per ottemperare a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, occorre annullare il decreto ministeriale dell'8 aprile 1983 prevedendo coefficienti di riscatto uguali per entrambi i sessi, determinati su stesse basi tecniche che tengano conto della normativa pensionistica del settore statale; Vista la relazione conclusiva della commissione, incaricata di elaborare i coefficienti attuariali in questione, nominata con proprio decreto del 14 dicembre 1990; Decreta: Art. 1. Per il personale civile dello Stato che chieda il riscatto del periodo di corso legale di laurea, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, si applicano, per la determinazione del relativo contributo, i coefficienti attuariali di cui alla allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.