IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 1› ottobre 1982,  n.  694,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  29  novembre  1982,  n.  881,  che, tra
l'altro, ha introdotto  innovazioni  relativamente  al  riscatto  del
periodo  del corso legale di laurea previsto dall'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  Considerato  che  il  personale  civile  dello  Stato  che  intenda
riscattare  il  periodo  di  studi universitari, successivamente alla
data di entrata in vigore  del  citato  decreto-legge  n.  694,  deve
corrispondere  un  contributo  calcolato  sulla  base di coefficienti
attuariali, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il proprio decreto dell'8 aprile 1983, registrato alla  Corte
dei  conti il 18 maggio 1983 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
152 del 4 giugno 1983;
  Visto il parere n. 155/88 con  il  quale  il  Consiglio  di  Stato,
nell'adunanza della sezione III dell'8 novembre 1988, nell'esprimersi
favorevolmente   all'accoglimento   del   ricorso   straordinario  al
Presidente della  Repubblica,  prodotto  da  un  funzionario  statale
contro  il provvedimento di riscatto del periodo di durata legale del
corso di laurea, ha richiesto, tra l'altro,  l'annullamento,  con  la
pubblicita'  prevista  dall'art.  14 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, del decreto  del  Ministro  del
tesoro in data 8 aprile 1983, con il quale, in applicazione dell'art.
2,   quarto  comma,  del  decreto-legge  1›  ottobre  1982,  n.  694,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n.  881,
sono  stati stabiliti i coefficienti attuariali per la determinazione
del contributo di riscatto del corso legale di laurea  da  parte  dei
dipendenti civili dello Stato;
  Rilevato  che  l'annullamento  del  decreto  ministeriale in data 8
aprile 1983 e' stato richiesto in quanto, per la  determinazione  del
contributo  di  riscatto  del  corso  legale  di  laurea,  sono stati
adottati i medesimi coefficienti stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962,
n. 1338, per la costituzione di rendita vitalizia riversibile
presso l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  non  tenendo
conto  del  fatto  che  nel  sistema pensionistico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
l'eta'  pensionabile  e'  di  sessanta  anni  per  gli  uomini  e  di
cinquantacinque  per  le donne, mentre nell'ordinamento pensionistico
dei dipendenti civili dello Stato non e' inferiore  a  sessantacinque
anni per entrambi i sessi;
  Rilevato,   altresi',   che  l'impiego  dei  medesimi  coefficienti
attuariali  crea  disparita'  di  trattamento   nei   confronti   dei
dipendenti  dello  Stato  rispetto  agli  iscritti  all'assicurazione
generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S.;
  Ritenuto che, per ottemperare a quanto richiesto dal  Consiglio  di
Stato,  occorre  annullare il decreto ministeriale dell'8 aprile 1983
prevedendo coefficienti di riscatto  uguali  per  entrambi  i  sessi,
determinati su stesse basi tecniche che tengano conto della normativa
pensionistica del settore statale;
  Vista  la  relazione  conclusiva  della  commissione, incaricata di
elaborare  i  coefficienti  attuariali  in  questione,  nominata  con
proprio decreto del 14 dicembre 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il  personale  civile  dello  Stato che chieda il riscatto del
periodo di corso legale  di  laurea,  successivamente  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  1›  ottobre  1982,  n.  694,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n.  881,
si  applicano,  per  la  determinazione  del  relativo  contributo, i
coefficienti attuariali di cui alla allegata tabella, che costituisce
parte integrante del presente decreto.