IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  del  vino  "Cortese  dell'Alto  Monferrato"  ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare  di  produzione  del  vino
"Cortese  dell'Alto  Monferrato"  formulata  dal  comitato  stesso  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1991;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che gli artt. 8 e 10 della predetta legge, concernenti
modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di  produzione
vengano   approvati   o   modificati   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata del vino "Cortese dell'Alto  Monferrato",  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, e' sostituito
per intero con il seguente testo:
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
        di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato"
  Art.   1.  -  La  denominazione  di  origine  controllata  "Cortese
dell'Alto  Monferrato"  e'  riservata  al  vino  che  risponde   alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
  Art. 2. - Il vino a denominazione di origine  controllata  "Cortese
dell'Alto  Monferrato"  deve  essere  ottenuto  dalle uve del vitigno
"Cortese".
  E' ammessa la presenza di altri vitigni  ad  uve  bianche,  escluse
quelle aromatiche, fino ad un massimo del 15%.
  Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione
di  origine  controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" devono essere
prodotte nell'intero territorio amministrativo  dei  comuni  appresso
descritti:
  Provincia  di Asti: Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanille,
Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero  Bormida,  Montabone,  Nizza
Monferrato,  Rocca  Verano,  Vesime,  Bruno,  Maranzana, Cortigliole,
Quaranti,  Castelletto   Molina,   Castel   Rocchero,   Calamandrana,
Rocchetta  Palafea,  Rocchetta  Tanaro,  Castel Boglione, Cassinasco,
Sessame,  Loazzolo,  Cessole,  S.  Giorgio  Scarampi,  Olmo  Gentile,
Mombaldone,   Serole,   S.   Marzano   O.,   Vinchio,  Vaglio  Serra,
Mombercelli, Belveglio e Castelnuovo Calcea.
  Provincia  di  Alessandria: Acqui Terme, Alice Belcolle, Basaluzzo,
Belforte Monferrato, Bistagna, Carpeneto, Carosio, Casaleggio  Borio,
Cassine,   Cassinelle,   Castelletto   d'Erro,   Castelletto  d'Orba,
Castelnuovo   Bormida,   Cavatore,   Cremolino,   Denice,   Gamalero,
Grognardo,   Lerma,  Malvicino,  Predosa,  Melazzo,  Merana,  Molare,
Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello,  Mornese,
Morsacco,   Orsara   B.,   Ovada,  Pareto,  Ponti,  Ponzone,  Prasco,
Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda,  Silvano  d'Orba,  Spigno
Monferrato,  Strevi,  Tagliolo Monferrato, Terzo d'Acqui, Trisobbio e
Visone ed, in parte, nel territorio  amministrativo  dei  comuni  di:
Capriata   d'Orba,   Francavilla  Bisio,  Novi  Ligure,  Pasturana  e
Sezzadio.
  Tale zona della  provincia  di  Alessandria  e'  cosi'  delimitata:
partendo  dal  punto  d'incrocio  nel  comune  di  Merana dei confini
provinciali Asti, Savona, Alessandria, il limite segue, in  direzione
est,  il  confine  provinciale  di  Alessandria sino a raggiungere la
quota 821 (C. Fontanassi) al punto d'incrocio del confine del  comune
di Tagliolo Monferrato e, su questi, proseguire in direzione nord-est
fino  ad  incontrare  il  confine  di  Casaleggio  Boiro che segue in
direzione est e poi nord sino al confine di Mornese,  prosegue  lungo
questi  in  direzione  sud  (R.  di  Moncalero)  e  poi  nord sino ad
incrociare la strada per Parodi Ligure (B. Ciarrata).
  Prosegue verso nord-ovest su tale strada in direzione di Montaldero
ed, all'altezza della localita' S. Gottardo,  segue  il  confine  del
comune   di   Montaldeo   verso  nord  e  successivamente  quello  di
Castelletto d'Orba sino ad incrociare la strada per  Capriata  d'Orba
in prossimita' di C.na Bellavista.
  Prosegue  lungo  tale  strada  in  direzione  di Capriata d'Orba e,
superata C.na Gazolo,  segue  la  strada  per  Francavilla  Bisio  e,
raggiunto  il  limite  del  centro  abitato, risale verso nord per la
strada che conduce a Pasturana fino a raggiungere il torrente  Biasco
(l'osteria).
  Prosegue  in  direzione  sud-est lungo questo corso d'acqua fino ad
incrociare la strada Tessarolo-Novi Ligure (quota 205);  percorsa  la
strada in direzione nord fino a raggiungere il centro abitato di Novi
Ligure, lo costeggia per la circonvallazione ovest fino a raggiungere
la  strada Novi Ligure-Basaluzzo che segue fino ad incontrare il con-
fine di quest'ultimo comune (prossimita' di Cascina  Ingrata);  segue
tale  confine in direzione nord e poi ovest sino a raggiungere quello
del comune di Predosa sul torrente Orba; prosegue  verso  nord  lungo
tale  confine  e  quindi,  in  direzione  ovest, raggiunge quello del
comune di Sezzadio lungo il quale prosegue sempre verso ovest fino  a
raggiungere   quello   di  Camalero  che  segue  lungo  il  tracciato
settentrionale sino ad  incrociare  il  confine  della  provincia  di
Alessandria;  lungo  questi  ridiscende  in  direzione  sud  sino  ad
incontrare il confine della provincia di Savona da dove  e'  iniziata
la delimitazione.
  Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "Cortese  dell'Alto  Monferrato"  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
  Sono,  pertanto,  da  considerarsi  idonei  i  vigneti collinari di
giacitura  ed  orientamento   adatti   ed   i   cui   terreni   siano
preminentemente  argilloso-calcarei, anche a fondo tufaceo o marnoso,
con l'esclusione di quelli di fondo valle e  di  quelli  ubicati  nei
rilievi preappenninici e appenninici.
  I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva.
  E'  esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione
anulare.
  La resa massima di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino  a
denominazione  di  origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato"
non  deve  essere  superiore  a  q.li  100  per  ettaro  in   coltura
specializzata.
  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione totale per ettaro non superi il 20%  il  limite
sopra indicato.
  La   regione  Piemonte,  sentite  le  organizzazioni  di  categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,  puo'  stabilire
un  limite  massimo  di  produzione  e/o  di utilizzazione di uve per
ettaro  per  la  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" inferiore a quello fissato
dal   presente   disciplinare   di   produzione,   dandone  immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  ed  al
comitato  nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
  Le uve destinate alla vinificazione devono  assicurare  al  vino  a
denominazione  di  origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato"
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%.
  Art. 5. - Le operazioni  di  vinificazione  e  di  spumantizzazione
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata dall'art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e  commerciali
della  zona, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nei seguenti  territori:  province  di  Alessandria,  Asti,  Cuneo  e
Torino.
  Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche,
leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari
caratteristiche.
  La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
  Qualora  la  resa  massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
  Art. 6. - Il vino a denominazione di origine  controllata  "Cortese
dell'Alto   Monferrato"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
   odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
   sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
   acidita' totale minima: 6 per mille;
   estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  E' facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
mofificare,  con  proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
  La   denominazione   di   origine  controllata  "Cortese  dell'Alto
Monferrato" puo' essere utilizzata per designare il vino  spumante  o
frizzante  naturale  ottenuto  con  mosti  o vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di
produzione in ottemperanza alle norme vigenti.
  I  titoli  "spumante"  e "frizzante" debbono presentarsi limpidi al
consumo.
  Art.  7.  -  Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1  e'  vietata
l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le  indicazioni  tendenti  a   specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", cascina" ed  altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
  E'   consentito   altresi'   l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  fattorie  e  localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
  Art. 8. - Chiunque produce, vende,  pone  in  vendita,  o  comunque
distribuisce   per   il  consumo  con  la  denominazione  di  origine
controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" vini  che  non  rispondono
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione e' punito a norma degli artt. 28, 29,  30  e  31  della
legge 10 febbraio 1992, n. 164.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1992
                                                   Il Ministro: GORIA