IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito "legge"), cosi' come modificata ed integrata dal decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 83, emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della Comunita' economica europea; Considerato che l'art. 1, comma 5, lettera a), della legge dispone che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la societa' sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attivita', tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta; Considerato inoltre che l'art. 1, comma 9 della legge dispone che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina l'ammontare dei mezzi patrimoniali delle societa' di gestione autorizzate, tenuto conto della necessita' da parte della societa' medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilita' anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti; Sentita la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a), e 9 della legge; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "capitale sociale versato" l'ammontare versato dai soci a fronte di azioni sottoscritte, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale, al netto delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo; b) per "mezzi patrimoniali" l'ammontare risultante dalla somma del capitale sociale al netto degli importi da versare dagli azionisti a saldo azioni e delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo, delle riserve legali, delle riserve statutarie, delle riserve di rivalutazione e delle riserve per sovrapprezzo azioni.