IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  23  marzo 1983, n. 77 (di seguito "legge"), cosi'
come modificata ed integrata dal decreto legislativo del  25  gennaio
1992,  n. 83, emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, per il recepimento  delle  direttive  del  20  dicembre
1985,  n.  611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della Comunita' economica
europea;
  Considerato che l'art. 1, comma 5, lettera a), della legge  dispone
che  il  Ministro  del  tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce
l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la  societa'  sia
fornita  di  mezzi  finanziari  adeguati  per  l'esercizio  della sua
attivita', tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle
variazioni del valore della moneta;
  Considerato inoltre che l'art. 1, comma 9 della legge  dispone  che
il   Ministro  del  tesoro,  sentita  la  Banca  d'Italia,  determina
l'ammontare  dei  mezzi  patrimoniali  delle  societa'  di   gestione
autorizzate,  tenuto  conto  della necessita' da parte della societa'
medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle  proprie
responsabilita'  anche  in  relazione  all'ammontare dei fondi comuni
gestiti;
  Sentita la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1,  commi  5,  lettera
a), e 9 della legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a)  per "capitale sociale versato" l'ammontare versato dai soci a
fronte  di  azioni  sottoscritte,  esclusi   eventuali   sovrapprezzi
rispetto  al  valore  nominale,  al  netto  delle perdite di esercizi
precedenti riportate a nuovo;
    b) per "mezzi patrimoniali" l'ammontare  risultante  dalla  somma
del  capitale  sociale  al  netto  degli  importi  da  versare  dagli
azionisti a saldo azioni  e  delle  perdite  di  esercizi  precedenti
riportate  a  nuovo,  delle riserve legali, delle riserve statutarie,
delle riserve di  rivalutazione  e  delle  riserve  per  sovrapprezzo
azioni.