IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992 concernente la delega del  Presidente  del  Consiglio  al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987,  che,
fra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 2242  del  26  marzo  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  6  aprile  1992, concernente misure
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo, eseguito il 21 maggio 1992 dal
Gruppo nazionale  difesa  catastrofi  idrogeologiche,  dal  quale  si
evince  uno  stato  di pericolo incombente in localita' Lagonegro nel
comune di Montazzoli;
  Vista la nota n. 1546 del 23 giugno 1992 con la quale il comune  di
Montazzoli trasmette un progetto generale di risanamento della frana,
in  localita'  Lagonegro,  pari a L. 2.771.600.000 comprensivo di uno
stralcio per interventi urgenti pari a L. 832.000.000;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  agli  interventi  piu'
urgenti   per  i  quali  si  ritiene  di  dover  dare  la  precedenza
all'esecuzione mediante il citato progetto stralcio di  alcuni  pozzi
indicati nel progetto generale;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli  ed in deroga all'art. 3 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23  maggio
1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Montazzoli la somma di L. 500.000.000.