LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'articolo 18, sub art. 1, della stessa legge; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, che da' attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 20 dicembre 1985, n. 611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85, che da' attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 17 aprile 1989, n. 298, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari; Viste le disposizioni di carattere generale concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio effettuate ai sensi del citato articolo 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvate con delibera n. 4173 del 18 luglio 1989 pubblicata nel Bollettino della Consob, Edizione Speciale del 27 dicembre 1989, da ultimo modificate con delibera n. 5892 del 27 dicembre 1991, pubblicata nel Bollettino della Consob, Edizione Speciale del 12 aprile 1992; Visti gli articoli 4, commi 4 e 5, 5, 7, comma 1, 10, comma 9, e 15, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 149; Ritenuta inoltre la necessita' di apportare modificazioni ed integrazioni alle predette disposizioni di carattere generale; Delibera: E' approvato l'unito regolamento recante disposizioni di carattere generale concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'articolo 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari quali definiti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il regolamento e' integrato da undici schemi di prospetto informativo ed abroga e sostituisce le citate disposizioni di carattere generale, da ultimo modificate con delibera n. 5892 del 27 dicembre 1991. Sono altresi' approvate le unite prescrizioni di carattere generale concernenti le offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di acquisto e scambio adottate ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Le prescrizioni di carattere generale sono integrate da tre schemi di documento di offerta e da uno schema di scheda di adesione all'offerta. La presente delibera e gli annessi provvedimenti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in apposita Edizione Speciale del Bollettino della Consob. Le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 3 giugno 1992 Il presidente: BERLANDA REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REDAZIONE DEI PROSPETTI INFORMATIVI ED I MODI IN CUI L'OFFERTA DEVE ESSERE RESA PUBBLICA RELATIVE AD OPERAZIONI DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI VALORI MOBILIARI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 18, SUB ART. 1, DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216, NONCHE' DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DEI VALORI MOBILIARI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1992, N. 149. Art. 1. (Definizioni) 1. Nel presente regolamento l'espressione: a) "legge n. 216" designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, con le successive modificazioni introdotte dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85; b) "legge n. 149" designa la legge 18 febbraio 1992, n. 149; c) "Consob" designa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.