IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  26  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  che
istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
una   gestione  fuori  bilancio  finalizzata  alla  integrazione  del
finanziamento dei progetti speciali di cui all'art.  36  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616, eseguiti
dalle regioni, per ipotesi di rilevante  squilibrio  tra  domanda  ed
offerta  di  lavoro,  nei territori di cui all'art. 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2  marzo  1978,
n. 218;
  Visto il proprio decreto ministeriale 10 marzo 1992 con il quale e'
stato  approvato  lo  stato  di previsione dell'entrata e della spesa
della gestione sopra indicata;
  Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1401,  concernente
la gestione fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  30  aprile 1992, n. 274, che
proroga ulteriormente il riordino delle gestioni fuori  bilancio  dal
28 febbraio 1992 al 28 febbraio 1993;
  Visto  il  decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme
per l'amministrazione della gestione sopra indicata;
  Visto l'art. 6, comma 9, della legge n. 48 del 29 febbraio 1988 che
pone a carico dell'art. 26 l'onere del trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalle
imprese delle aree industriali della Sardegna,  di  cui  all'art.  5,
comma  terzo,  del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25;
  Considerato   che   nello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'esercizio  1992  sono state stanziate lire 85 miliardi per dette
necessita';
  Tenuto  conto  che  in  detto  contributo  non   e'   compreso   lo
stanziamento dell'esercizio 1987 di lire 35 miliardi, per cui occorre
provvedere alla prima variazione di bilancio al fine di soddisfare la
richiesta dell'INPS;
  Considerato,  inoltre,  che  la somma di L. 6.300.000.000 stanziata
nel bilancio di previsione  dell'esercizio  1991,  a  fine  esercizio
1991,  e' stata portata in economia e che la stessa, nella previsione
dell'esercizio 1992, doveva essere riassegnata per la copertura degli
oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3  del  decreto-legge  21
marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160;
                              Decreta:
  Sono approvate le sottoelencate variazioni allo stato di previsione
delle  entrate  e delle spese della gestione integrativa citata nelle
premesse per l'esercizio 1992:
                          Parte II - SPESE
In diminuzione:
  Cap. 5121. - Contributi da
erogare per l'integrazione del
finanziamento dei progetti speciali
ecc. (art. 26 della legge n. 845/1978)
(lire 35.000.000.000 + L. 6.300.000.000). . .       L. 41.300.000.000
                                                    -----------------
In aumento:
  Cap. 5133. - Somma occorrente per la
copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione dell'art. 3 della
legge n. 160/1988 . . . . . . . . . . . . . .       L.  6.300.000.000
  Cap. 5134. - Trasferimento all'INPS
della somma al pagamento trattamento CIGS
articoli 6 e 7 della legge n. 48/1988   . . .       "  35.000.000.000
                                                       --------------
                       Totale a pareggio. . .       L. 41.300.000.000
   Roma, 26 giugno 1992
                                               p. Il Ministro: GRIPPO