Con  decreto  ministeriale  16  giugno 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio  1990,  n.  218,  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Pesaro che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso   il  credito  pignoratizio,  in  una  costituenda  societa'
denominata "Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a.";
    la costituzione, con atto unilaterale, della societa' per  azioni
"Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a." con un capitale sociale di lire
255  miliardi,  diviso in n. 25.500.000 azioni ordinarie di L. 10.000
nominali ciascuna, alla quale verra' conferito il complesso dei  beni
e  dei  diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio
risulta titolare,  ad  eccezione  di  un  immobile  e  disponibilita'
liquide per complessive lire 4,3 miliardi circa;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera'  la  denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di risparmio di
Pesaro"  e  sara'  titolare  dell'intero  pacchetto  azionario  della
societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione  dello  statuto  della  "Cassa  di risparmio di Pesaro
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria.
   La Cassa di  risparmio  di  Pesaro  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di  risparmio di Pesaro S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi  dell'art.
3   del   citato   decreto  legislativo  n.  356/90,  dovra'  cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.