IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e  successive  modificazioni
ed   integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul
finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare,  l'art.
18,  quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita' e
i tempi dell'intervento del Mediocredito  centrale  nelle  operazioni
predette  sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto il decreto in data 1› marzo 1988, registrato alla  Corte  dei
conti  il  7  aprile  1988,  registro  n.  21  Tesoro, foglio n. 179,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  90
del  18  aprile  1988,  recante  nuove regolamentazioni in materia di
condizioni, modalita' e tempi di intervento del mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle  esportazioni  di  merci  e
servizi  e  all'esecuzione  di  lavori all'estero ed, in particolare,
l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento  per
i   finanziamenti   all'esportazione   effettuati  con  emissioni  di
obbligazioni e certificati di deposito a  medio  e  lungo  termine  a
tasso  variabile,  nonche' con emissioni di certificati di deposito e
buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a  diciannove
mesi;
  Visto  il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1› marzo 1988,
con  il  quale  si  dispone  la  determinazione,   con   periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata  dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili
effettuata dagli Istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a  darne
comunicazione   al  Ministero  del  tesoro  almeno  15  giorni  prima
dell'inizio del periodo successivo;
  Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1991 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1992, con il  quale  e'  stato
determinato nella misura del 13,235 per cento il tasso di riferimento
per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1992;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini  della
determinazione  del  tasso  di  riferimento  relativo alle operazioni
sopra indicate, per il periodo 15 luglio 1992-14 gennaio 1993 e' pari
al 12,66 per cento;
  Ritenuta valida la  predetta  comunicazione  e  dovendosi,  quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle norme indicate in premessa e' pari al 12,66
per cento.
  In conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione  onnicomprensiva
dello  0,50  per  cento,  il  tasso  di riferimento per il periodo 15
luglio 1992-14 gennaio 1993, e' pari al 13,16 per cento.
  La suddetta misura della commissione  rimane  fissa  per  tutta  la
durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI