IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regolamento 3 giugno 1940,  n.  1357,  per  l'applicazione
della legge predetta;
  Visto  l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616;
  Considerato che con  decreto  ministeriale  del  2  febbraio  1970,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161 del 30 giugno 1970 e'
stata dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  della
sopracitata  legge  n.  1497/1939  una area della fascia costiera del
comune di Termoli;
  Considerato che  la  sopraintendenza  archeologica  e  per  i  beni
ambientali,  architettonici, artistici e storici di Campobasso con la
nota n. 12162 del 6 agosto 1990 e con la nota n.  9461 del 31  luglio
1991  ha formulato una proposta di vincolo per un'area, proseguimento
verso  l'interno  di  quella  vincolata  con  il   predetto   decreto
ministeriale,  ricadente  nei comuni di Guglionesi e Termoli e' cosi'
delimitata: a Sud del confine territoriale dei  comuni  di  Palata  e
Guglionesi;  ad Est dal corso del fiume Biferno fino all'incrocio con
la strada statale n. 87 (Ponte di Portocannone)  e,  si  segue  detta
statale  (attuale  Fondo Valle "Bifernina") in direzione Termoli fino
all'incrocio con la strada vicinale Pisciariello; a Nord dalla strada
vicinale Pisciariello fino all'incrocio con la strada provinciale  n.
111 "Difesa Grande"; ad Ovest prosegue lungo detta strada provinciale
n.  111  in  direzione  Guglionesi  fino  all'incrocio  con la strada
statale n. 483 "di Guglionesi" (ex provinciale  Termolese),  percorre
detta  statale  fino  ad  incrociare la strada vicinale Portocannone,
percorre quest'ultima fino ad incontrare di nuovo la  strada  statale
n.  483,  prosegue in direzione di Montecilfone fino all'incrocio con
la strada vicinale S.  Antuono per continuare lungo il  limite  Ovest
dei  fogli  di  mappa  numeri  87,  95,  99,  103, 106 (del comune di
Guglionesi) e ricongiungersi al limite  territoriale  dei  comuni  di
Palata e Guglionesi;
  Considerato  che tale area costituisce nell'insieme un complesso di
bellezze naturali caratterizzato da movimentate  colline,  degradanti
dolcemente  verso  la piana solcata dal fiume Biferno, dalla varieta'
delle colture di tipo seminativo ed  irriguo,  di  oliveti  e  querce
delimitanti  a  volte  le  proprieta'  o  i valloni, che imprimono al
paesaggio note di colori variabili anche a  seconda  delle  stagioni;
dal  colle piu' elevato in posizione di bellissima veduta, si staglia
il centro  abitato  di  Guglionesi,  testa  di  ponte  fra  i  comuni
collinari  interni  e  la  fascia  costiera, con il centro antico che
conserva l'impianto originario a fuso e  racchiude  al  suo  interno,
oltre  ad importanti esempi di architettura romanica e settecentesca,
luoghi e spazi di suggestiva bellezza;
  Rilevata l'esigenza  di  sottoporre  tale  zona  ad  uno  specifico
provvedimento di tutela;
  Considerato  che  nella  zona  stessa  e' anche esistente un antico
tratturo sottoposto a tutela ai sensi della legge 1› giugno 1939,  n.
1089;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per  i  beni
culturali  e  ambientali  nella  seduta del 7-8 aprile 1992 in ordine
alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza  archeologica
e  per  i  beni  ambientali,  architettonici,  artistici e storici di
Campobasso;
                              Decreta:
  L'area sita nei comuni di Guglionesi e Termoli,  cosi'  come  sopra
perimetrata  e'  dichiarata  di  notevole interesse pubblico ai sensi
della legge n. 1497/1939  del  29  giugno  1939  ed  in  applicazione
dell'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616,  ed  e'  pertanto  soggetta  a  tutte  le  disposizioni
contenute  nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto
del Presidente della Repubblica.
  La soprintendenza archeologica e per i beni culturali e ambientali,
architettonici, artistici e storici di Campobasso provvedera'  a  che
copia  della  Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga
affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n.  1357,
all'albo  dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale
stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata  presso
i competenti uffici dei comuni stessi. Avverso il presente decreto e'
ammessa  proposizione  di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale
amministrativo  regionale  competente  per  territorio  o,  a  scelta
dell'interessato,  avanti  al  tribunale amministrativo regionale del
Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge  6  dicembre  1971,  n.
1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, rispettivamente entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 11 giugno 1992
                                               p. Il Ministro: ASTORI