LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  7  giugno  1974,  n.   216,   e   le   successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto   il  proprio  regolamento  disciplinante  l'esercizio  delle
attivita' di intermediazione mobiliare adottato con  delibera  del  2
luglio 1991, n. 5387;
  Visto in particolare l'art. 56, comma 2, del suddetto regolamento;
  Viste  le comunicazioni pervenute da numerosi intermediari, nonche'
dalle associazioni di categoria rappresentative degli stessi  con  le
quali  viene  segnalata  l'impossibilita' di disporre degli strumenti
anche informatici necessari per adempiere alla prevista data  del  1›
luglio  p.v.  agli obblighi di registrazione stabiliti dagli articoli
21, 32, 35 e  40  del  suddetto  regolamento  e  cio'  anche  per  le
difficolta'  emerse nella predisposizione delle procedure automatiche
di rilevazione dei dati da parte dei  centri  servizi  utilizzati  da
detti intermediari;
  Ritenuta la necessita', in presenza della menzionata situazione, di
prorogare l'entrata in vigore dei suddetti obblighi;
  Vista  la  nota  n.  RM/92053717 del 30 giugno 1992 con la quale la
Banca d'Italia ha  manifestato  la  propria  intesa  in  ordine  alla
proroga di detto termine;
                              Delibera:
  Nell'art.  56,  comma  2, del regolamento disciplinante l'esercizio
delle attivita' di intermediazione mobiliare  adottato  con  delibera
del  2  luglio  1991,  n.  5387,  e  limitatamente  agli  obblighi di
registrazione di cui agli articoli 21,  32,  35  e  40  dello  stesso
regolamento,  il  termine  del "1› luglio 1992" e' sostituito dal "1›
ottobre 1992".
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 30 giugno 1992
                                              Il presidente: BERLANDA