A tutti Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione  generale  degli affari
                                  generali e del personale
                                    Alle     aziende      e      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento  autonomo  -  Direzione
                                  generale
                                    Ai presidenti degli enti pubblici
                                  non  economici  (tramite  Ministeri
                                  vigilanti)
                                    Ai commissari di  Governo  presso
                                  le regioni e le province autonome
                                    Ai    presidenti   delle   giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite dei  commissari  di
                                  Governo)
                                    Ai    presidenti    degli    enti
                                  regionali  (per  il  tramite  delle
                                  regioni vigilanti)
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                                  commercio,  industria,  artigianato
                                  ed       agricoltura       (tramite
                                  Unioncamere)
                                    Ai presidenti degli istituti case
                                  popolari (tramite Aniacap)
                                    Ai presidenti dei consorzi per le
                                  aree    di   sviluppo   industriale
                                  (tramite Ficei)
                                    Alle  unita'   sanitarie   locali
                                  (tramite le regioni)
                                    Al    Consiglio    di   Stato   -
                                  Segretariato generale
                                    Alla    Corte    di    conti    -
                                  Segretariato generale
                                    All'Avvocatura   generale   dello
                                  Stato - Segretariato generale
                                    Al      Consiglio       nazionale
                                  dell'economia   e   del   lavoro  -
                                  Segretariato generale
                                    All'I.S.T.A.T     -     Direzione
                                  generale
                                    All'A.N.C.I. - Direzione generale
                                    All'U.P.I.  -  Direzione generale
                                  e, per conoscenza:
                                    Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento  affari  giuridici e
                                  legislativi
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  regionali
  Continuano  a  pervenire  da  numerose  pubbliche   amministrazioni
richieste  di  chiarimenti  in  ordine  alla corretta applicazione di
alcune norme contenute nella legge quadro in materia di tutela  delle
persone handicappate, approvata di recente dal Parlamento.
  Cio'  ha  determinato  la  necessita'  di un intervento a carattere
generale da parte di questo Dipartimento al fine  di  consentire  una
uniforme applicazione della normativa in questione.
  Al tal fine, si forniscono le seguenti precisazioni.
  Una  delle problematiche sollevate riguarda il significato che deve
essere riconosciuto alla disposizione contenuta  nell'art.  22  della
legge n. 104 citata, la quale stabilisce che "Ai fini dell'assunzione
al  lavoro  pubblico  e privato non e' richiesta la certificazione di
sana e rubusta costituzione fisica".
  La problematica in discorso verte, in particolare, sulla  questione
della  incidenza,  o  meno,  della  suddetta  disposizione  su quella
prevista dall'art. 2 dello statuto degli impiegati civili dello Stato
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, che pone tra i requisiti generali  per  l'accesso  nella  pubblica
amministrazione quello della "idoneita' fisica all'impiego".
  Ad  avviso  di  questo  Dipartimento,  le  due  disposizioni  sopra
richiamate non sembrano tra  loro  incompatibili,  mancando  peraltro
nell'art.  22  ogni  disposizione  abrogativa  del  requisito  di cui
all'art. 2 sopracitato.
  Per altro verso l'art. 22 e' compreso nella legge di  tutela  delle
persone  portatrici  di  handicap.  Pertanto  l'art.  22  deve essere
interpretato con riferimento alla situazione degli  stessi  portatori
di handicap.
  Per  questi  infatti  non  sarebbe  fondatamente  prospettabile una
valutazione medico-legale sulla "sana e robusta costituzione fisica".
La presenza dell'handicap contraddice  invero  alla  sana  e  robusta
costituzione.
  L'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957
dispone  nel  senso  dell'idoneita'  fisica  quale  presupposto   per
l'assunzione  all'impiego.  Tale  idoneita'  costituisce un requisito
eterogeneo rispetto a quello della sana e robusta costituzione.
  E' comunque  fuor  di  dubbio  che  anche  per  le  stesse  persone
"handicappate"  non  possa prescindersi - ai fini del loro accesso ai
pubblici   impieghi   -   dal   possesso   del   requisito   generale
dell'idoneita'   all'impiego   prescritto   dal   predetto   art.  2,
compatibilmente - si intende - con la natura dell'handicap.
  Questa affermazione e' deducibile anche dall'art. 19 della legge n.
104, che affronta il problema degli handicappati psichici.
  Per quanto concerne poi le numerose problematiche che  pone  l'art.
33  della  legge  in  esame,  preordinato  alla  determinazione delle
agevolazioni riconosciute ai  piu  stretti  familiari  delle  persone
handicappate  al  fine  di garantire loro un'idonea assistenza, si fa
presente che alcune di tali problematiche riguardano, in particolare,
il primo comma di detto art. 33, la cui formulazione e' la seguente:
  "1.  La  lavoratrice  madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con  handicap  in  situazione  di  gravita'
accertata   ai   sensi   dell'art.  4,  comma  1,  hanno  diritto  al
prolungamento fino a tre anni del periodo di  astensione  facoltativa
dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a
condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati".
  Il primo  quesito  riguarda  il  significato  da  dare  ai  termini
"lavoratrice" e "lavoratore" usati dal legislatore con riferimento ai
genitori, anche adottivi, del minore handicappato.
  L'avviso  del  Dipartimento al riguardo e' nel senso che il termine
lavoratore, riferito  al  coniuge  del  dipendente  pubblico,  sta  a
significare  l'espletamento di qualunque tipo di attivita' lavorativa
(lavoro   subordinato,   attivita'   commerciale,    industriale    o
professionale, ecc.).
  Si deve quindi dedurre che il beneficio previsto dal suddetto primo
comma  non  compete  qualora uno dei genitori del minore handicappato
non svolga  alcuna  attivita'  lavorativa  e  non  si  trovi  inoltre
nell'impossibilita' materiale (in quanto - ad esempio - ricoverato in
una struttura sanitaria oppure affetto da una gravissima malattia) di
assistere il minore.
  Quanto  poi  all'entita'  del beneficio previsto, esso non puo' che
consistere - stante il richiamo all'art. 7 (primo comma) della  legge
sulle  lavoratrici madri 30 dicembre 1971, n. 1204 - in un periodo di
astensione facoltativa che puo' giungere, nel  massimo,  fino  a  tre
anni (prolungamento di tale astensione fino a tre anni del periodo di
sei  mesi  previsto,  durante  il primo anno di vita del bambino, dal
richiamato art. 7 in favore di uno  dei  genitori).  Tale  periodo  -
salvo il limite insuperabile del compimento del terzo anno di vita da
parte del bambino - e' suscettibile di frazionamento.
  In  ogni  caso, ai fini del godimento del beneficio in discorso, il
primo comma dell'art. 33 richiede il concorso  anche  delle  seguenti
condizioni: a) esistenza nel minore di un handicap grave accertato ai
sensi  dell'art. 4, comma 1, della stessa legge n. 104; b) risultanza
-  in  base   ad   idonea   certificazione   (atto   di   notorieta',
autocertificazione,  ecc.,  salvo  per la pubblica amministrazione la
possibilita' di compiere eventuali verifiche) - che  il  bambino  non
sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
  Si   segnala,   con   riferimento  a  quest'ultimo  requisito,  che
l'eventuale difformita' rispetto  alla  realta'  delle  dichiarazioni
sostitutive  o degli atti notori implica il rischio della commissione
del reato di falso.
  Per quanto concerne poi il trattamento giuridico  ed  economico  da
riconoscere  al  dipendente  pubblico  in  astensione facoltativa dal
lavoro quale beneficiario del primo comma dell'art. 33, la  normativa
applicabile  e'  la  stessa che disciplina l'istituto dell'astensione
facoltativa (articoli 7,  terzo  comma,  13,  secondo  comma,  e  15,
secondo comma, della legge sulle lavoratrici madri n. 1204 del 1971).
  Il  secondo  comma  dell'art.  33  prevede,  inoltre,  che  uno dei
genitori, ove ricorrano le condizioni richieste per poter beneficiare
del primo comma, puo' usufruire, in alternativa al prolungamento fino
a tre anni del periodo di  astensione  facoltativa,  di  due  ore  di
"permesso  giornaliero  retribuito" fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino.
  Tale  disposizione,  per la sua linearita', non presenta ovviamente
alcuna difficolta' interpretativa.
  Rimane solo da evidenziare che,  ove  il  rapporto  di  lavoro  del
titolare  del  beneficio in questione sia a tempo parziale o comunque
con orario di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere, il  permesso
retribuito - alla stregua del principio desumibile da quanto previsto
dal primo comma dell'art. 10 della legge n. 1204 - e' limitato ad una
sola ora giornaliera.
  Particolare  attenzione  merita  invece  la  disposizione di cui al
terzo comma del piu' volte  citato  art.  33,  la  quale  prevede  la
possibilita' per il genitore del minore handicappato grave, che abbia
gia'  compiuto  il  terzo  anno di vita, (nell'ipotesi in cui l'altro
coniuge sia anch'esso lavoratore), oppure per colui, parente o affine
entro il terzo grado, che assista una  persona  adulta  con  handicap
grave  (non  ricoverata  a tempo pieno) e sia con essa convivente, di
ottenere mensilmente fino a tre giorni di  permesso  non  retribuito,
fruibili anche in maniera continuativa.
  Stando  al  contenuto  letterale  della  norma,  tali  permessi non
possono essere frazionati in ore, non sono cumulabili con quelli  dei
mesi  successivi,  non  sono altresi' assoggettabili - in mancanza di
una espressa previsione legislativa - alla disciplina  del  recupero,
ne'   tanto  meno  consentono,  in  quanto  non  retribuiti  (la  non
retribuibilita' degli stessi  si  ricava  chiaramente  dalla  diversa
espressione  usata  dal  legislatore  nel  terzo comma allorquando ha
previsto il caso del "permesso retribuito"),  di  essere  considerati
come congedo straordinario.
  Inoltre,  nell'ipotesi  della pesona maggiorenne handicappata grave
assistita dal parente o  affine  entro  il  terzo  grado,  condizione
sufficiente per ottenere il beneficio di cui al terzo comma dell'art.
33  e'  che  quest'ultimo,  oltre ad essere ovviamente un lavoratore,
abbia anche un rapporto fiduciario con l'assistito e sia in grado  di
assolvere i compiti propri dell'assistenza.
  Il  quarto  comma  dell'art.  33 stabilisce inoltre che, in caso di
concessione dei permessi previsti dai precedenti commi 2 (due ore  di
permesso  giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino, in alternativa all'astensione facoltativa  prevista
dal  primo  comma) e 3 (tre giorni di permesso mensile non retribuito
per il periodo successivo al compimento del terzo anno  di  vita  del
bambino),  le  assenze  dal  lavoro che essi determinano, pur essendo
computate nell'anzianita' di  servizio,  incidono  negativamente  sul
congedo   ordinario   e  sulla  tredicesima  mensilita',  limitandone
rispettivamente la durata e l'importo.
  Lo stesso comma stabilisce altresi' che i  predetti  permessi  sono
cumulabili  con  quelli  previsti dall'art. 7 della legge n. 1204 del
1971.
  A tale riguardo si precisa  che,  poiche'  le  assenze  dal  lavoro
previste  dal  richiamato  art.  7  della  legge  n.  1204 riguardano
l'intero arco della giornata lavorativa, e non ne  consentono  quindi
il  frazionamento in ore, il termine "cumulo", usato dal legislatore,
ove riferito alla stessa persona, risulterebbe del  tutto  improprio,
in  quanto  si  verrebbe  a  determinare il totale riassorbimento nel
beneficio previsto dall'art. 7 della legge n. 1204 di quello indicato
sia dal comma 2 che dal comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104.
  Per  "cumulo"  non  puo' pertanto che intendersi la possibilita' di
attribuire contemporaneamente i benefici recati dall'art. 33 (commi 2
e 3) della legge n. 104 e dall'art. 7  della  legge  n.  104  ai  due
coniugi  alternativamente,  in  modo  cioe'  che  a  ciascuno di essi
competa uno dei benefici in questione.
  Quanto sopra presuppone ovviamente la presenza nel nucleo familiare
di un secondo figlio di eta' inferiore ai tre anni.
  Qualche problema pone, altresi', l'applicazione della  disposizione
contenuta  nel  sesto  comma dell'art. 33, soprattutto nella parte in
cui  essa  prevede  la  possibilita'  per  la   persona   maggiorenne
handicappata grave di usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3.
  Stando   infatti   alla   formulazione   letterale  della  suddetta
disposizione, i permessi retribuiti  previsti  dal  secondo  comma  -
cosi'  come  quelli  di  cui al terzo comma - possono essere concessi
all'avente diritto per tutta la durata del  rapporto  d'impiego  (sia
pure  con  le  stesse  limitazioni  previste dal comma 4 in ordine al
congedo straordinario e alla tredicesima mensilita'), mentre  -  come
innanzi  evidenziato  -  il  permesso retribuito di due ore al giorno
previsto dal comma 2 compete - in alternativa al beneficio di cui  al
comma  1 - al genitore che assiste il minore handicappato grave, fino
al compimento del terzo anno di vita di quest'ultimo.
  Relativamente poi al diritto, riconosciuto  all'handicappato  grave
dallo  stesso  sesto  comma, "di scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro piu' vicina al proprio domicilio", e' il caso di precisare che
trattasi di diritto da far valere soltanto nell'ambito della medesima
amministrazione o ente di appartenenza.
  A quanto finora evidenziato si ritiene infine opportuno  aggiungere
che  la normativa recata dall'art. 33 della legge n. 104 non presenta
alcuna  interferenza  con  le  disposizioni  recanti   benefici   nei
confronti  dei portatori di handicap, contenute nei decreti recettivi
degli accordi sindacali stipulati per il triennio 1988-1990 in favore
del  personale  appartenente  ai  vari  comparti  di   contrattazione
pubblica.
  Tali  disposizioni  infatti, riguardando il caso del dipendente che
si sottopone ad un progetto terapeutico destinato  al  suo  recupero,
disciplinano fattispecie diverse.
                                                 Il Ministro: GASPARI